Ordinanza n. 154 del 1979
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ORDINANZA N. 154

ANNO 1979

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Avv. Leonetto AMADEI , Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 15 del r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 294, e artt. 2 e 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1975 dal pretore di Busto Arsizio, nel procedimento penale a carico di Bresadola Franco, iscritta al n. 265 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 209 del 6 agosto 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1979 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che il pretore di Busto Arsizio, con ordinanza emessa il 9 maggio 1975 nel procedimento penale a carico di Bresadola Franco, ha sollevato, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 15 del r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 294, e degli artt. 2 e 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, i quali, nel loro combinato disposto, subordinano la possibilità di effettuare vendite straordinarie o di liquidazione alla preventiva autorizzazione della competente Camera di commercio, stabilendo inoltre che la stessa può essere concessa soltanto alle ditte o società che abbiano ottenuto l'autorizzazione del Sindaco all'apertura di esercizi di vendita (già licenza di commercio);

che, nel pensiero del giudice a quo, il dubbio circa la legittimità costituzionale delle norme denunziate si fonda anche nel fatto che i limiti, da esse derivanti, all'iniziativa economica privata sono sanzionati penalmente.

Considerato che nel corso del presente giudizio é entrata in vigore la legge 24 dicembre 1975, n. 706, il cui art. 1 ha depenalizzato tutte le violazioni per le quali é prevista soltanto la pena dell'ammenda, ivi comprese quelle di cui agli artt. 15 r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 294, e 39 legge 11 giugno 1971, n. 426, riguardanti - rispettivamente - la violazione delle norme concernenti la disciplina delle vendite straordinarie o di liquidazione e, più in genere, l'autorizzazione all'apertura di esercizi di vendita;

che pertanto si rende necessario restituire gli atti al giudice a quo perché valuti se alla stregua delle nuove disposizioni la sollevata questione sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Busto Arsizio.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1979.

Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1979.