Ordinanza n. 150 del 1979
 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 150

ANNO 1979

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Avv. Leonetto AMADEI , Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 3, del d.l. 1 ottobre 1973, n. 580 (misure urgenti per l'Università), nel testo che risulta dalla legge di conversione con modificazioni 30 novembre 1973, n. 766, promossi con le seguenti ordinanze: a) ordinanza emessa il 20 dicembre 1977 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sul ricorso proposto da Aleni Luigi ed altri contro l'Università degli studi di Palermo, in persona del Rettore pro-tempore, iscritta al n. 227 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 del 12 luglio 1978;

b) ordinanza emessa il 30 gennaio 1978 dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte sul ricorso proposto da Piazza Roberto contro l'Università degli studi di Torino in persona del Rettore pro-tempore, nonché contro l'Amministrazione della Pubblica Istruzione in persona del Ministro pro-tempore, iscritta al n. 315 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 264 del 20 settembre 1978.

Visto l'atto di intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri e di costituzione per il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore, e per l'Università degli studi di Torino, in persona del Rettore pro-tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, nel giudizio promosso con la citata ordinanza del TAR per il Piemonte;

udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 1979 il Giudice relatore Antonino De Stefano;

udito il Sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri, per il Ministero della Pubblica Istruzione e per l'Università degli studi di Torino.

Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, é stata proposta - in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 97, comma 1, della Costituzione da entrambe, ed anche agli artt. 34, comma 1, 35, comma 1, 52 (rectius 51) comma 1, dall'ordinanza del TAR per il Piemonte - questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 3, dél d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, nel testo modificato dalla legge di conversione 30 novembre 1973, n. 766, nella parte in cui, limitando all'anno accademico 1974-75 la maturazione del triennio di anzianità d'insegnamento universitario, al fine di acquisire la "stabilizzazione" nell'incarico, consentivano tale possibilità a coloro che fossero già incaricati nell'anno accademico 1972-73, ma non anche a coloro che nello stesso anno (e sempre anteriormente all'entrata in vigore del provvedimento) fossero stati soltanto proposti per un incarico per il successivo anno 1973-74, pur avendo inteso estendere il medesimo diritto anche a quest'ultima categoria.

Considerato che i relativi giudizi possono essere riuniti stante la identità della sollevata questione; che il riferimento al 3 comma del citato art. 4 va rettamente inteso siccome al 4 comma del testo attualmente in vigore, per effetto della legge di conversione che dopo il primo comma ne ha inserito, nel testo originario, altri due, nonché della sentenza di questa Corte n. 110 del 1975. che del secondo di questi ultimi ha dichiarato la illegittimità costituzionale; che nel corso dei giudizi stessi é sopravvenuto il d.l. 23 dicembre 1978, n. 817 (norme transitorie per il personale precario delle Università), il quale, con il quindicesimo comma del suo articolo unico, nel testo sostituito con la legge di conversione 19 febbraio 1979, n. 54, ha sancito che "il disposto di cui al primo comma dell'art. 4 del d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, si estende ai professori incaricati di insegnamento ufficiale... in servizio nell'anno accademico 1978-79 e che abbiano maturato o maturino in anni accademici successivi tre anni di anzianità di insegnamento"; che, di conseguenza, si rende necessario restituire gli atti ai giudici a quibus, affinché accertino, alla stregua della nuova normativa, se la sollevata questione sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti ai giudici indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 dicembre 1979.

Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1979.