ORDINANZA N. 143
ANNO 1979
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Leonetto AMADEI , Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11, secondo comma, e 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato) modificati dalle leggi 14 maggio 1969, n. 252 e 28 aprile 1967, n. 264, promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1974 dalla Corte dei conti sul ricorso di Mille Maria vedova Arena, iscritto al n. 334 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 9 giugno 1978.
Visto l'atto di costituzione di Mille Maria;
udito nell'udienza pubblica del 10 ottobre 1979 il Giudice relatore Guglieimo Roehrssen;
udito l'avvocato Claudio Schwarzenberg per Mille Maria.
Ritenuto che con ordinanza 10 aprile 1974, pervenuta il 16 aprile 1976, la Corte dei conti - Sez. III giurisdizionale - sul ricorso di Mille Maria - alla quale era stata negata la pensione di riversibilità quale vedova di Arena Antonio, pensionato statale, per avere essa contratto il matrimonio dopo che l'Arena aveva compiuto il settantaduesimo anno di età - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,29,31,36 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, secondo comma, e 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, così come modificati dalla legge 14 maggio 1969, n. 252 e dalla legge 28 aprile 1967, n. 264, nella parte in cui escludono il diritto alla pensione di riversibilità della vedova di pensionato statale con riguardo all'età del coniuge dante causa al momento del matrimonio;
che, in forza dei citati articoli, le condizioni necessarie perché la vedova potesse usufruire della pensione di riversibilità, in caso di matrimonio da lei contratto con impiegato statale dopo il suo collocamento a riposo, venivano così determinate in linea generale: a) età del coniuge pensionato, alla data del matrimonio, non superiore al settantaduesimo anno; b) differenza di età fra i coniugi non superiore ad anni venti; c) durata almeno biennale del matrimonio.
Considerato che, con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ("Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato") pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 S. O. del 9 maggio 1974, dette condizioni sono state modificate (art. 81, terzo comma) nel senso che la pensione di riversibilità spetta alla vedova anche se il pensionato aveva superato, all'atto del matrimonio, il 65 anno di età, purché la differenza di età fra i coniugi non superi i 25 anni ed il matrimonio abbia avuto durata almeno biennale;
che, nel caso in esame, dalla stessa ordinanza di rinvio si evince che il pensionato dante causa alla data del matrimonio aveva superato i 65 anni di età, ma la differenza di età fra i coniugi non superava i 25 anni e la durata del matrimonio, al momento della morte del pensionato, aveva superato il biennio;
che, prevedendo l'art. 256 del suddetto testo unico che le nuove norme da esso stabilite si applicano anche ai casi in corso di trattazione, occorre che il giudice a quo esamini se le norme suddette siano applicabili al caso in questione e se quindi, sussista ancora la rilevanza della questione di legittimità costituzionale prospettata con l'ordinanza in epigrafe.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1979.
Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1979.