Ordinanza n. 130 del 1979
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ORDINANZA N. 130

ANNO 1979

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Avv. Leonetto AMADEI , Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 2 luglio 1957, n. 474 (disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli olii minerali), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 1 febbraio 1978 dalla Corte di cassazione sui ricorsi proposti da Xodo Giovanni ed altro, iscritta al n. 637 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 del 21 febbraio 1979;

2) ordinanza emessa il 22 aprile 1977 dal tribunale di Lecce nel procedimento penale a carico di Borrega Salvatore ed altri, iscritta al n. 664 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 del 28 febbraio 1979;

 

3) ordinanza emessa il 20 marzo 1979 dal tribunale di Piacenza nel procedimento penale a carico di Callegari Domenico, iscritta al n. 377 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 189 dell'11 luglio 1979;

4) ordinanza emessa il 6 febbraio 1979 dalla Corte di appello di Torino nel procedimento penale a carico di Barcotti Livio ed altro, iscritta al n. 478 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 230 del 22 agosto 1979.

Visto l'atto di costituzione di Callegari Domenico nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1979 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che con le quattro ordinanze menzionate in epigrafe é stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 2 luglio 1957, n. 474, con cui viene punito con la medesima pena della reclusione e della multa proporzionale al tributo evaso tanto chi trasporti olii minerali combustibili per i quali il tributo sia stato assolto all'origine senza il certificato di provenienza quanto chi trasporti, senza il certificato, combustibili per i quali il tributo non sia stato assolto, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che avanti la Corte si é costituito il solo Callegari con atto depositato il 9 aprile 1979, ed ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri mediante atti rispettivamente depositati il 25 luglio 1978, il 22 settembre 1977 (rectius 1978), e il 9 e 17 aprile 1979, in cui l'Avvocatura generale ha concluso per la infondatezza della proposta questione di legittimità;

che con sentenza 24 maggio 1979 n. 30 la proposta questione é stata giudicata non fondata, né sono esposti nelle quattro ordinanze argomenti diversi da quelli disattesi dalla Corte;

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 15 legge 2 luglio 1957, n. 474, sollevata con le ordinanze in epigrafe dalla Corte di cassazione, dai tribunali di Lecce e di Piacenza e dalla Corte d'appello di Torino.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1979.

Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 14 novembre 1979.