ORDINANZA N. 122
ANNO 1979
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Leonetto AMADEI , Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 250, ultimo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 20 aprile 1978 dal tribunale per i minorenni di Venezia, sul ricorso proposto da Mabiglia Alda, iscritta al n. 357 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 285 dell'11 ottobre 1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1979 il Giudice relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Venezia - nel corso del procedimento (promosso dalla tutrice della minore) di opposizione allo stato di adottabilità di Anfossa Katiuscia in precedenza dichiarato - ha sollevato, con ordinanza emessa il 20 aprile 1978, questione di legittimità costituzionale dell'art. 250, ultimo comma, del codice civile, che non consente al genitore il quale non ha superato il sedicesimo anno di età di riconoscere i figli naturali, per contrasto con gli artt. 3 e 30 della Costituzione;
che dagli atti di causa non risulta sia stata effettuata alcuna dichiarazione di riconoscimento e che l'opposizione proposta é motivata essenzialmente dal rilievo che non esisterebbe una situazione di effettivo abbandono; che si é costituito nel giudizio innanzi a questa Corte il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto della questione come manifestamente infondata.
Considerato che nella fattispecie in esame non é dato riscontrare neppure un caso di applicabilità indiretta dell'art. 250, ultimo comma, del codice civile, in quanto il Tribunale dei minorenni non poteva né potrebbe rimuovere o disapplicare l'atto di nascita di Anfossa Katiuscia, nella indicazione relativa a "parto di una donna che non può essere nominata";
che d'altra parte la eventuale applicazione dell'art. 250, ultimo comma, del codice civile, alla predetta infrasedicenne poteva dar luogo a procedimenti e a provvedimenti sullo stato di figlio naturale estranei alla competenza del Tribunale dei minorenni;
che la risoluzione, nel senso dell'accoglimento, della questione di legittimità costituzionale sollevata non potrebbe incidere sulla definizione del giudizio a quo;
che, pertanto, difetta, ad evidenza, nella sollevata questione il requisito della rilevanza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti la Cortecostituzionae.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la inammissibilità per manifesta irrilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 250, ultimo comma, del codice civile, sollevata dal Tribunale dei minorenni di Venezia - in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione - con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 ottobre 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1979.