ORDINANZA N. 112
ANNO 1979
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Leonetto AMADEI , Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. a, del d.l.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273 (proroga dei contratti agrari di affitto), promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 1977 dal tribunale di Vicenza, nel procedimento civile vertente tra Dal Pero Antonio e Fioravanzo Giovanni Battista, iscritta al n. 318 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 244 del 7 settembre 1977.
Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1979 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto che il tribunale di Vicenza con ordinanza del 5 maggio 1977, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. a, del d.l.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273, in riferimento agli artt. 3 e 44 della Costituzione;
Ritenuto che la disposizione, riguardante la proroga dei contratti agrari di affitto, viene impugnata nella parte in cui non prevede che, nel caso di cessazione della durata del contratto richiesta dai proprietari, aventi qualifica di coltivatori diretti, che intendano coltivare direttamente i fondi, i conduttori abbiano diritto ad indennizzo;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 30 del 1977, ha dichiarato non fondata la stessa questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. a, d.l.C.P.S. n. 273 del 1947, sollevata, in uguali termini, con riferimento agli artt. 3 e 44 Costituzione, e con ordinanza n. 131 del 1977 ne ha dichiarato la manifesta infondatezza;
che non risultano addotti nuovi motivi per adottare diversa esclusione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. a, d.l.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273, già dichiarata non fondata con sentenza n. 30 del 1977, sollevata, con la suindicata ordinanza del tribunale di Vicenza, in riferimento agli artt. 3 e 44 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria l'1 agosto 1979.