ORDINANZA N. 96
ANNO 1979
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Leonetto AMADEI , Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge Regione Emilia-Romagna 30 luglio 1974, n. 38, in relazione agli artt. 12 bis e 76 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799 promosso con ordinanza emessa il 26 novembre 1975 dal pretore di Bologna, nel procedimento penale a carico di Cioni Raffaello ed altro, iscritta al n. 207 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 28 aprile 1976.
Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1979 il Giudice relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto, che, con ordinanza del 26 novembre 1975, il pretore di Bologna rimetteva all'esame di questa Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 38 del 1974, sollevata dalla difesa degli imputati Cioni Roberto e Cioni Raffaello, in relazione agli artt. 12 bis e 76 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, per presunto contrasto con gli artt. 3 e 117 della Costituzione.
Considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna motivazione in ordine alla rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale, né alcun diretto apprezzamento della non manifesta infondatezza, e si limita, con riguardo a quest'ultimo profilo della questione, a richiamare "la memoria defensionale depositata dal difensore ed allegata agli atti"; che la motivazione di ogni provvedimento giurisdizionale deve invece risultare da un'autonoma e diretta valutazione del giudice; che, del resto, l'art. 23 della legge n. 87 del 1953, contenente "Norme sulla costituzione ed il funzionamento della Corte costituzionale", prescrive che il giudice a quo riferisce i termini ed i motivi della questione di legittimità costituzionale, della quale egli é tenuto a delibare la non manifesta infondatezza e la rilevanza ai fini del decidere, prima di sospendere il giudizio in corso e di rimettere gli atti alla Corte costituzionale; che l'ordinanza di rimessione é peraltro soggetta ad apposito regime di pubblicità, dettato in vista della funzione alla quale essa adempie nella proposizione in via incidentale delle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge: appena tale ordinanza perviene alla Corte costituzionale, ne é infatti disposta la pubblicazione, a norma dell'art. 25 della citata legge n. 87 del 1953, nella Gazzetta Ufficiale e, dove occorra, anche nel "Bollettino ufficiale" delle Regioni interessate; che il nostro ordinamento esige, dunque, la chiara e generale conoscenza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate innanzi alla Corte, e che questa fondamentale esigenza risulta soddisfatta solamente quando l'autorità giurisdizionale abbia provveduto a motivare l'ordinanza di rimessione senza eccedere le indagini delibatorie di sua competenza, ma senza trascurarne d'altra parte il necessario svolgimento; che, in conseguenza, la Corte ritiene di dover nella specie restituire gli atti al giudice a quo, perché compia gli accertamenti omessi.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al pretore di Bologna.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1979.