Sentenza n. 92 del 1979
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SENTENZA N. 92

ANNO 1979

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Avv. Leonetto AMADEI , Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, promosso con ordinanza emessa il 6 novembre 1974 dal tribunale di Torino, nel procedimento penale a carico di Battistini Attilio, iscritta al n. 125 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 dell'11 giugno 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1979 il Giudice relatore Bucciarelli Ducci;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Nel corso di un giudizio su reclamo avverso il decreto pretorile di non inoltro a mezzo posta del periodico "Playmen", nel quale veniva descritto "con morboso compiacimento e in termini chiari e realistici una masturbazione di massa" cui aveva partecipato Camillo Casati, il tribunale di Torino aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 20 dicembre 1966, n. 1114, nella parte in cui equiparava, ai fini della disciplina dell'ammissione all'inoltro postale, le pubblicazioni a stampa alla corrispondenza ordinaria, per asserito contrasto con l'art. 21, commi secondo, terzo, quarto e sesto, della Costituzione.

Si osservava nell'ordinanza di rimessione che tale equiparazione avrebbe violato i principi secondo cui la stampa non può esser soggetta ad autorizzazioni o censure, essendone consentito il sequestro solo nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, mentre la norma impugnata prevedeva il non inoltro della stampa a mezzo del servizio postale per effetto di un provvedimento giurisdizionale, non qualificabile come sequestro, ed adottabile a prescindere dalla contestazione di un reato. Più in particolare, con riferimento alla stampa contraria al buon costume, era prospettata la lesione del sesto comma dell'art. 21 Cost., sotto il profilo che pur demandandosi al legislatore ordinario la possibilità di stabilire provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni del divieto delle pubblicazioni contrarie al buon costume, la legge corrispondente avrebbe dovuto avere necessariamente carattere di generalità per rispondere al prescritto criterio di adeguatezza, non essendo consentito di limitare un particolare mezzo di distribuzione, quello dell'inoltro tramite il servizio postale. Altrimenti certa stampa contraria al buon costume avrebbe potuto liberamente circolare, a differenza di altra, quella diffusa per corrispondenza.

La causa veniva discussa innanzi alla Corte costituzionale alla pubblica udienza del 3 maggio 1973, e la Corte, con ordinanza n. 75 del 1973, ravvisando che l'impugnata procedura di inoltrabilità delle corrispondenze aperte, soggette a verifica, era stata innovata per effetto dall'approvazione del nuovo testo unico delle disposizioni legislative in materia postale (d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156), restituiva gli atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza alla stregua dello jus superveniens.

Il tribunale di Torino, riesaminata la questione, con ordinanza 6 novembre 1974 trasmetteva nuovamente gli atti a questa Corte, ritenendo che le censure a suo tempo proposte non avessero perso rilievo per effetto delle nuove disposizioni. Osservava che la questione, anche in riferimento all'art. 11, comma secondo, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, ora denunciato appariva rilevante e non manifestamente infondata per le ragioni (ora riportate) già indicate nella prima ordinanza di rimessione, alla cui motivazione rinviava integralmente.

É intervenuto anche in questo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto di deduzioni depositato il 2 maggio 1975, chiedendo dichiararsi l'infondatezza della questione proposta.

Osserva l'Avvocatura generale che nell'esercizio di un pubblico servizio, l'Amministrazione dello Stato può esser tenuta all'osservanza di limiti, posti per legge, e rimessi al controllo dell'autorità giudiziaria, in quanto diretti ad evitare abusi da parte degli utenti con danno per la comunità. Il non inoltro della corrispondenza aperta - tra cui rientrano gli stampati - quando si tratti di pubblicazioni vietate perché contrarie al buon costume (art. 21, sesto comma, Cost.), non può esser assimilato agli istituti della censura e del sequestro penale, ognuno dei quali ha una propria configurazione giuridica ed una concreta amplissima portata, che lo distingue chiaramente dal "non inoltro". La norma impugnata non realizzerebbe alcuna illegittima limitazione alla circolazione degli stampati, che potrebbero comunque essere diffusi in tutti gli altri usuali modi.

La parte privata non si é costituita in questa sede.

Considerato in diritto

1. - La Corte é chiamata a decidere se l'art. 11 del d.P.R. del 29 marzo 1973, n. 156, contenente la nuova disciplina del non inoltro delle corrispondenze postali vietate, contrasti o meno con l'art. 21, secondo, terzo, quarto e sesto comma della Costituzione. La norma impugnata, equiparando alla corrispondenza la stampa inviata per mezzo del servizio postale, e assoggettando questa ultima, quando é aperta, ad un controllo, devoluto all'autorità giudiziaria, in ordine alla non ammissione al servizio stesso dell'utente che intenda valersene per recapitare stampe contrarie al buon costume, potrebbe rappresentare, secondo il giudice a quo, una limitazione alla diffusione della stampa e pertanto verrebbe a contrastare con il divieto di autorizzazioni o di censure stabilito dal secondo comma dell'art. 21 Costituzione. Il tribunale di Torino, pur osservando che la suddetta limitazione non sarebbe configurabile come un vero e proprio sequestro, perché questo é previsto dai commi terzo e quarto dell'art. 21 Cost. solo per talune fattispecie penali, mentre nella specie il divieto di utilizzazione del servizio postale prescinde dalla contestazione di un reato, non la ritiene comunque giustificabile in virtù dell'ultimo comma dell'art. 21 Cost. giacché la disciplina censurata difficilmente potrebbe rientrare tra i mezzi di prevenzione contemplati nella predetta disposizione, in quanto sarebbe priva di quel carattere di generalità che il testo costituzionale richiederebbe con l'espressione "provvedimenti adeguati".

2. - La questione non é fondata.

Va innanzitutto rilevato che la norma impugnata, contenuta nel testo unico delle leggi in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, si inserisce in un complesso normativo volto a disciplinare le condizioni cui i privati devono sottostare per poter fruire di un pubblico servizio, svolto dallo Stato nell'interesse della collettività.

Se pertanto devono essere prese nella debita considerazione le domande del cittadino che chiede di fruire del servizio stesso, il legislatore non può ignorare di dover nel contempo provvedere, in ordine alla organizzazione del servizio e nello stabilire le condizioni perché i singoli possano valersene, a tutelare l'interesse della collettività al fine evidente e giustificato di impedire che il servizio pubblico costituisca uno strumento che faciliti la consumazione di reati, di attentati alla sicurezza pubblica, o un mezzo di diffusione (a tariffa agevolata), di pubblicazioni di per sé vietate dall'ordinamento perché contrarie al buon costume. Né può tralasciarsi, in proposito, che l'Italia si é impegnata internazionalmente, per effetto della Convenzione postale universale, a non inoltrare oggetti osceni o immorali, la cui spedizione é espressamente vietata (cfr. da ultimo art. 33 del d.P.R. 5 dicembre 1975, n. 684, che l 'ha resa esecutiva all'interno), come pure, per effetto di successive convenzioni internazionali in materia di telecomunicazioni, l'Amministrazione pubblica é obbligata a fermare la trasmissione dei telegrammi contrari, tra l'altro, al buon costume (cfr. art. 19 legge 7 ottobre 1977, n. 790).

La disposizione impugnata va pertanto inquadrata nell'ambito della disciplina di un pubblico servizio. Il godimento di tale servizio può essere legittimamente negato soltanto con riferimento a pubblicazioni vietate dalla stessa Costituzione ed a seguito di una complessa procedura giurisdizionale - posta a garanzia delle libertà individuali - articolantesi in un decreto del pretore, reclamabile innanzi al tribunale, che decide, in contraddittorio degli interessati, con sentenza, suscettibile, a sua volta, di ricorso in Cassazione.

Che tale complessa procedura giudiziaria relativa al "non inoltro, di una singola copia, o di più copie, di giornali o stampe inviate per corrispondenza, possa rientrare tra le autorizzazioni o le censure, vietate dall'art. 21 Cost., sembra assai difficile ammettere, costituendo detti ultimi provvedimenti discrezionali istituti ben noti e tipici del diritto pubblico, le cui caratteristiche essenziali sono state da tempo illustrate dalla prevalente dottrina e dalla stessa giurisprudenza di questa Corte. Neppure é configurabile una assimilazione, in via di fatto, del "non inoltro" di una o più copie dello stampato a tali provvedimenti, sol che si consideri l'amplissima portata connaturale a questi ultimi, che é preclusiva di ogni libertà di stampa.

Da quanto precede risulta altresì l'estraneità alla norma impugnata delle altre disposizioni costituzionali di raffronto, che non sono pertinenti alla disciplina censurata - concernente la regolamentazione di un pubblico servizio - e non risultano quindi violate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, sollevata, in riferimento all'art. 21, commi secondo, terzo, quarto e sesto, della Costituzione, con l'ordinanza del tribunale di Torino in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.

Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1979.