Sentenza n. 87 del 1979
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SENTENZA N. 87

ANNO 1979

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Avv. Leonetto AMADEI , Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del codice civile, in relazione all'art. 185 cpv. del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 22 marzo 1973 dal tribunale di Padova, nel procedimento civile vertente tra Migliorini Natalino ed altri e Pegoraro Giuseppe ed altri, iscritta al n. 287 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 228 del 27 agosto 1975.

Visto l'atto di costituzione di Giacomazzi Pietro, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 1979 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone;

uditi l'avv. Mario Pogliani per Giacomazzi Pietro, e il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento civile promosso - con atto di citazione del 26 gennaio 1972 - da Natalino, Adriana, Giovanni, Maria Migliorini nei confronti di Giuseppe Pegoraro, Maria Bianca Agostini e Pietro Giacomazzi per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza del decesso del loro congiunto Antonio Migliorini, il tribunale di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe, premesso che sia il Pegoraro che l'Agostini erano stati assolti dal giudice penale dal reato di omicidio colposo loro ascritto, rispettivamente per difetto e per insufficienza di prove sull'elemento soggettivo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 cod. civ. nella parte in cui, in correlazione con quanto disposto dall'art. 185 cod. pen., limita la risarcibilità dei danni non patrimoniali a quelli derivanti da fatti illeciti costituenti reato.

Secondo il giudice a quo la norma denunziata contrasterebbe con gli artt. 3 e 24, comma primo, della Costituzione.

Sotto il primo profilo si assume che, essendo identica la situazione del danneggiato - sia che il danno derivi da un reato sia che costituisca la conseguenza di un mero illecito civile - il diverso regime del risarcimento del danno non patrimoniale nelle due ipotesi non sarebbe razionalmente giustificato. Quanto, poi, alla dedotta violazione dell'art. 24 della Costituzione il giudice a quo afferma che l'art. 2059 cod. civ. impedirebbe al danneggiato di proporre l'azione giudiziaria a difesa del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale acquisito in conseguenza dell'illecito.

2. - Nel giudizio innanzi a questa Corte si é costituito Pietro Giacomazzi ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atti, rispettivamente, in data 25 luglio 1976 e 24 giugno 1974.

Entrambi chiedono che la questione sia dichiarata non fondata deducendo - da un lato - che non vi é identità di situazioni nel caso in cui il danno sia riconducibile a mera colpa civile e in quello in cui sia stato cagionato da un fatto penalmente rilevante; e - dall'altro - che la norma denunziata non limita la tutela giurisdizionale di alcun diritto ma esclude che, al difuori dei casi determinati dalla legge, sorga il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale.

Argomentazioni e conclusioni erano ribadite nell'udienza pubblica del 3 maggio 1979.

Considerato in diritto

1. - La Corte é chiamata a decidere se l'art. 2059 cod. civ. violi gli artt. 3 e 24, comma primo, Cost. nella parte in cui - in correlazione con quanto disposto dall'art. 185 cod pen. - limita la risarcibilità dei danni non patrimoniali a quelli derivanti da fatti illeciti costituenti reato.

A sostegno del dubbio di costituzionalità prospettato, l'ordinanza di rimessione rileva che l'art. 2059 cod. civ. non nega la esistenza di un diritto soggettivo avente ad oggetto il danno non patrimoniale, ma di questo vieta il risarcimento non concedendo la relativa azione e che ciò contrasterebbe con il primo comma dell'art. 24 Cost., in quanto priverebbe il danneggiato della possibilità di agire in giudizio per la tutela del suo diritto.

L'ordinanza ritiene poi violato anche l'art. 3 Cost., considerando che la situazione di chi subisca danno non patrimoniale a seguito di reato non sarebbe diversa da quella in cui lo stesso pregiudizio derivi da illecito soltanto civile; pertanto la limitazione della risarcibilità del danno non patrimoniale a quello derivante da reato concreterebbe una ingiustificata diversità di trattamento di situazioni omogenee, risultando obliterata la posizione del danneggiato.

"Rispetto a quest'ultimo - soggiunge l'ordinanza - la configurabilità come reato del fatto illecito causativo del danno costituisce un elemento che nulla aggiunge all'esistenza del danno non patrimoniale".

2. - Le questioni proposte non sono fondate.

Non ha invero fondamento giuridico l'assunto riguardante la asserita sussistenza, nel nostro ordinamento, di un diritto incondizionato al risarcimento del danno non patrimoniale, del quale peraltro l'art. 2059 cod. civ. consentirebbe il risarcimento solo se il fatto che lo ha determinato costituisca reato.

Il giudice a quo osserva, a sostegno del suo convincimento, che "se il legislatore avesse inteso affermare che il diritto di credito e la correlativa obbligazione concernenti il danno non patrimoniale esistono solo nei casi determinati dalla legge non avrebbe evidentemente riferito tale limitazione al risarcimento, il quale concerne la soddisfazione di tale diritto di credito e presuppone l'esistenza dello stesso, ma avrebbe statuito che il diritto e l'obbligazione in questione esistono solo nei casi determinati dalla legge".

É evidente la petizione di principio che sta alla base di tale ragionamento. L'art. 2059 cod. civ., nel disporre che il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi previsti dalla legge, lungi dal riconoscere l'esistenza di un diritto a tale risarcimento, limitando poi la facoltà di agire ai casi stabiliti dalla legge, prevede al contrario che il diritto stesso sorga solo nei casi da questa determinati. Il riferimento al risarcimento, contenuto nella norma sopra indicata, é pienamente appropriato in quanto esso costituisce il contenuto del diritto attribuito dalla legge; ciò che l'art. 2059 presuppone é la mera esistenza di un danno non patrimoniale, al quale attribuisce poi rilevanza giuridica come fonte di obbligazione limitatamente alle ipotesi espressamente previste. Tale limitazione riguarda quindi l'oggetto del diritto e non l'esercizio di esso.

Ciò sembra sufficiente per escludere ogni contrasto con il primo comma dell'art. 24 Cost., non essendo tale norma, di chiaro contenuto processuale, invocabile ove difetti il diritto da far valere in giudizio.

3. - A non diverse conclusioni deve giungersi per quanto concerne la dedotta violazione del principio di uguaglianza. Nella ordinanza non si nega la differenza sostanziale tra fatto produttivo di danno costituente reato e fatto dannoso consistente in illecito meramente civile, ma si sostiene che tale differenza riguarderebbe soltanto l'autore dell'illecito e non pure il danneggiato, per il quale sarebbe del tutto irrilevante la qualificazione del fatto come reato; da tale circostanza si fa dipendere la irrazionalità del trattamento differenziato delle due situazioni.

L'assunto non può essere condiviso.

Posta, infatti, la sostanziale diversità, per presupposti e gravità, delle due situazioni, rientra nella discrezionalità del legislatore adottare un trattamento differenziato, ove non vengono in considerazione situazioni soggettive costituzionalmente garantite.

Né appare incongrua o priva di ragionevole fondamento la considerazione di quei particolari elementi che attribuiscono qualificazione criminosa alla condotta lesiva, anche al fine di rendere più intensa la sanzione civile estendendola al risarcimento del danno non patrimoniale.

I,'evento dannoso, invero, non può non essere collegato alle cause che lo hanno determinato ed in effetti nel nostro ordinamento si rinvengono ipotesi nelle quali il risarcimento é influenzato dalla condizione soggettiva dell'autore dell'illecito. Così é per le previsioni contenute negli artt. 2044,2045, 2046 e 2047, ultimo comma, cod. civ., nelle quali l'ammontare e la stessa sussistenza del credito del danneggiato sono fatti dipendere da elementi che riguardano esclusivamente il danneggiato.

Anche tale aspetto della Censura di incostituzionalità va, di conseguenza, disatteso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.

Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1979.