Sentenza n. 85 del 1979
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SENTENZA N. 85

ANNO 1979

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Avv. Leonetto AMADEI , Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 152 disp.att. del codice di procedura civile, nel testo sostituito dall'art. 9 della legge 11 agosto 1973, n. 533, promosso con ordinanza emessa il 23 gennaio 1978 dal pretore di Palermo, nel procedimento civile vertente tra Calò Maria e il Ministero della Sanità, iscritta al n. 258 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 215 del 2 agosto 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 aprile 1979 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di procedimento civile promosso da Calò Maria nei confronti del Ministero della Sanità per il riconoscimento dello stato di invalida civile, il pretore di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 152 disp.att. c.p.c. così come modificato dall'art. 9 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (il quale dispone che "il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali non é assoggettato al pagamento di spese, competenze ed onorari a favore degli istituti di assistenza e previdenza, a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata e temeraria"), nella parte in cui esclude, dalla sua sfera di applicabilità, i destinatari di assistenza pubblica.

Secondo il giudice a quo, la norma denunziata determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento, nell'esercizio del diritto di difesa, tra i lavoratori assicurati presso l'I.N.P.S. e gli altri istituti previdenziali (che potrebbero beneficiare dell'esonero dal pagamento delle spese giudiziali) e coloro che, non essendo lavoratori, si trovino nella condizione di poter pretendere prestazioni assistenziali da parte dello Stato, cui detto principio non sarebbe applicabile.

2. - Ritualmente comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 215 del 2 agosto 1978 l'ordinanza de qua, é intervenuto, nel giudizio innanzi a questa Corte, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo, con atto depositato il 17 agosto 1978, che la questione sollevata sia dichiarata inammissibile o, comunque, non fondata.

Tali conclusioni venivano ribadite nella pubblica udienza del 18 aprile 1979.

Considerato in diritto

1) La Corte é chiamata a decidere se l'art. 152 disp.att. c.p.c. - il quale, nel testo sostituito dall'art. 9 della legge 11 agosto 1973, n. 533, dispone che il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali non può essere assoggettato al pagamento delle spese del giudizio, salvo che la pretesa non sia manifestamente infondata e temeraria - nella parte in cui non estende il beneficio ai destinatari di assistenza pubblica, violi: a) l'art. 3 della Costituzione per la palese diversità di trattamento tra lavoratori assicurati presso gli istituti di previdenza e quei soggetti che, pur non essendo lavoratori, si trovino nella condizione di poter pretendere prestazioni assistenziali da parte dello Stato; b) l'art. 24, primo comma, Cost., per la grave limitazione che, per l'anzidetta omissione, deriva alla tutela giurisdizionale degli aventi diritto alla assistenza pubblica.

Il pretore di Palermo, nel sollevare il dubbio sulla legittimità costituzionale della norma anzidetta - premesso che essa, costituendo eccezione al principio che regola le conseguenze della soccombenza in ordine al pagamento delle spese del giudizio, é di stretta interpretazione e non ne é perciò consentita l'applicazione per analogia - osserva che la finalità dalla norma stessa perseguita é la tutela di "categorie socialmente deboli di individui nelle controversie vertenti in materia di previdenza ed assistenza" e che "non si possa discriminarne l'applicazione proprio a categorie di cittadini nei cui confronti più pressante appaia l'esigenza di tutela per la loro situazione di particolare bisogno". In tale trattamento differenziato ha ravvisato la violazione del principio di uguaglianza.

2) L'Avvocatura dello Stato contesta l'ammissibilità della questione, rilevando che essa avrebbe dovuto essere proposta non con riferimento alla norma denunziata, "del tutto estranea alla disciplina di cui si lamenta la carenza ed alla quale la sentenza additiva dovrebbe porre rimedio", ma in relazione alle disposizioni che regolano l'assistenza (es. L. 30 marzo 1971, n. 118), che dovrebbero essere integrate attraverso l'intervento di questa Corte.

L'eccezione non é fondata.

L'ordinanza di rimessione - precisato che la norma denunziata va applicata, per la sua formulazione, solo ai procedimenti relativi a controversie previdenziali derivanti da rapporto di lavoro - ha riscontrato una omogeneità tra tali situazioni e quelle riguardanti le controversie promosse dagli aventi diritto a prestazioni assistenziali da parte dello Stato, considerando illegittimo, per violazione del principio di eguaglianza, il trattamento differenziato in ordine all'onere del pagamento delle spese del giudizio in caso di soccombenza. Pertanto, la doglianza doveva investire proprio la disposizione che, in base all'assunto dell'ordinanza, avrebbe dovuto disciplinare in modo uniforme entrambe le situazioni per il rapporto di omogeneità tra di esse riscontrato.

3) La stessa Avvocatura oppone, poi, la irrilevanza della questione, essendo stata accertata, nel giudizio di merito, la insussistenza di malattie invalidanti nel soggetto che aveva proposto la domanda.

Ma é appena il caso di osservare che tale circostanza attiene unicamente alla fondatezza della pretesa, della quale é uno dei fatti costitutivi.

4) Nel merito la questione appare fondata. Ai fini dell'indagine che la Corte é chiamata a compiere, occorre verificare se sussista o meno omogeneità tra le situazioni raffrontate e, nell'ipotesi affermativa, se sia o meno razionale la diversità di trattamento ad esse riservato dall'ordinamento.

A riguardo va osservato che il disegno costituzionale delineato dall'art. 38 in materia di sicurezza sociale viene realizzato per gli invalidi al lavoro attraverso l'assistenza diretta e per i lavoratori mediante il sistema della mutualità e dell'assicurazione obbligatoria. Pur essendo diversi i mezzi e gli strumenti adoperati, comune é la finalità perseguita. E la evoluzione normativa in materia dimostra la tendenza ad assicurare ai due metodi predisposti dal legislatore un comune trattamento. Ne é prova la disciplina legislativa introdotta dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, la quale, dettando nuove norme per le controversie in materia di previdenza ed assistenza, ha in esse ricompreso ogni forma di previdenza e assistenza obbligatorie.

Invero, in base al nuovo testo dell'art. 442 c.p.c. la disciplina dettata per il procedimento giudiziario riguarda tutte le controversie relative ad ogni forma di assistenza e previdenza obbligatorie e comprende, quindi, anche quelle promosse da mutilati e invalidi civili, ai quali l'ordinamento attribuisce un diritto soggettivo perfetto alla assistenza, con il correlativo obbligo dello Stato di prestarla.

Pertanto, tali controversie sono devolute, al pari delle altre, alla competenza funzionale del pretore, quale giudice del lavoro, ed il relativo procedimento é retto dalle stesse norme che regolano le controversie in materia di lavoro, tendenti in vario modo ad agevolare la realizzazione della pretesa fatta valere in giudizio, come anche la Corte di cassazione ha recentemente ritenuto.

In base a tali premesse non può non riconoscersi omogeneità tra le situazioni comparate; il che comporta un trattamento uniforme, ove non sussistano fondate ragioni per differenziarlo. E nella specie queste non ricorrono.

Se, infatti, le due situazioni sono assimilabili sul piano sostanziale e sono regolate dal medesimo procedimento in caso di controversia giudiziaria, non si vede per quale ragione debba escludersi l'applicazione della particolare norma processuale di favore contenuta nel nuovo testo dell'art. 152 disp.att. c.p.c. in tema di compensazione delle spese in caso di soccombenza.

Non vale opporre che la disposizione anzidetta é dettata ad esclusivo favore dei lavoratori, in quanto non appare razionalmente giustificata tale limitazione, posta la sostanziale identità del contenuto della pretesa fatta valere dagli aventi diritto e l'identità del mezzo processuale predisposto per assicurare la tutela giurisdizionale ad entrambe le categorie.

Neppure fondato appare il rilievo che gli assistiti potrebbero avvalersi del patrocinio a spese dello Stato, perché, come é stato posto in luce nella recente sent. n. 60/1979, il beneficio di cui si discute prescinde dalle condizioni economiche del soggetto interessato ed ha lo scopo di "porlo al riparo dal rischio processuale, al fine di consentirgli di far valere le sue pretese non temerarie nei confronti degli istituti di previdenza ed assistenza". E non si vede, in relazione alla perseguita finalità, quale differenza possa sussistere se la pretesa sia fatta valere dal lavoratore nei confronti dell'ente mutualistico ovvero dall'avente diritto all'assistenza nei confronti dello Stato.

Appare quindi del tutto ingiustificato il trattamento differenziato, con la conseguente violazione dell'art. 3, comma primo, Cost.

Con ciò é assorbita la censura riferita al primo comma dell'art. 24 Cost.

Deve, pertanto, dichiararsi la illegittimità costituzionale, in relazione all'art. 3, comma primo, Cost., dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nella parte in cui esclude dalla disciplina in esso prevista i destinatari dell'assistenza pubblica.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 9 della legge 11 agosto 1973, n. 533, nella parte in cui non include, tra coloro che possono beneficiare del particolare trattamento riguardante le spese giudiziali, i destinatari di assistenza pubblica.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.

Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO -  Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1979.