Sentenza n. 82 del 1979
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SENTENZA N. 82

ANNO 1979

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Avv. Leonetto AMADEI , Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2948, n. 4, cod. civ., alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 1966 promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1978 dal pretore di Parma, nel procedimento civile vertente tra Rampini Giuseppe e la s.p.a. I.N.C.I.S.A., iscritta al n. 356 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 278 del 4 ottobre 1978.

 

Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto in fatto

All'attore Rampini Giuseppe, che, con ricorso 4 marzo 1978, aveva chiesto la condanna della s.p.a. I.N.C.I.S.A. - sua ex datrice di lavoro - al pagamento della complessiva somma di lire 16.446.629 per differenza di retribuzioni a vari titoli pretese, in dipendenza del dedotto rapporto di lavoro, iniziato il 5 febbraio 1968 e terminato il 31 gennaio 1976, la convenuta oppose la prescrizione quinquennale, di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ., per essere il dedotto rapporto di lavoro soggetto alle leggi 604/1966 e 300/1970.

L'adito pretore di Parma, con ordinanza 14 aprile 1978, poi notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.278 del 4 ottobre 1978 (ord.356/1978), ha ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate 1) la questione di costituzionalità dell'art. 2948 n. 4 cod. civ., in riferimento all'art. 136 della Costituzione, in quanto, successivamente alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale 10 giugno 1966 n. 63, consenta che la prescrizione quinquennale del diritto alle retribuzioni decorra durante lo svolgimento dei rapporti privati soggetti alla applicazione delle leggi 15 luglio 1966 n. 604 e 20 maggio 1970 n. 300 e 2) la questione di costituzionalità, in riferimento all'art. 36, comma primo, della Costituzione, dell'art. 2948 n. 4 cod. civ., in quanto consenta che la prevista prescrizione quinquennale del diritto alla retribuzione decorra durante lo svolgimento dei rapporti di lavoro privati soggetti alla applicazione delle leggi 15 luglio 1966 n. 604 e 20 maggio 1970 n. 300.

É pervenuta alla cancelleria della Corte documentazione attestante il perfezionamento, attinto successivamente alla ordinanza di rimessione, di conciliazione giudiziale.

Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita né ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

Vuoi la prima vuoi la seconda questione, per essere rilevanti, suppongono, seppure in guisa delibatoria, accertata la applicabilità al rapporto tra il Rampini e la I.N.C.I.S.A. delle leggi 604/1966 e 300/1970 con specifico riferimento all'articolo 11 della prima e all'art. 35 della seconda e alla data di entrata in vigore dell'una e dell'altra: accertamento, che, non avendo l'adito pretore effettuato, renderebbe necessaria la restituzione degli atti. Senonché la conciliazione giudiziale non consente al pretore di svolgere attività processuale di sorta e, pertanto, debbonsi le prospettate questioni di costituzionalità dichiararsi inammissibili dappoiché la loro rilevanza più non può essere scrutinata dal giudice a quo e, quindi, il sollevato incidente é da reputarsi tamquam non esset.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità dell'articolo 2948 n. 4 cod. civ. in riferimento all'art. 136 della Costituzione, sollevate con ordinanza 14 aprile 1978 dal pretore di Parma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.

Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1979.