ORDINANZA N. 36
ANNO 1979
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sulla domanda di sospensione - in data 9 gennaio 1979 - dell'esecuzione della decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 202 del 27 giugno 1978, pubblicata l'11 ottobre 1978, in relazione alla quale la Regione Sicilia ha sollevato conflitto di attribuzione con ricorso notificato il 18 dicembre 1978 e depositato in cancelleria il 5 gennaio 1979 e iscritto al n. 2 del registro 1979.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri ;
udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1979 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
uditi l'avv. Salvatore Villari, per la Regione ricorrente, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con atto notificato il 18 dicembre 1978, depositato nella Cancelleria della Corte il 5 gennaio 1979 dall'avv. Salvatore Villari e iscritto al n. 2 del registro conflitti 1979, il Presidente pro tempore della Regione siciliana ha proposto ricorso, ai sensi degli artt. 134 Cost., 39 legge 11 marzo 1953, n. 87, e 27 delle Norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale, per conflitto di attribuzione tra la Regione stessa e lo Stato, determinato dalla decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 202 del 27 giugno 1978, pubblicata l'11 ottobre 1978, pervenuta all'Assessorato regionale per l'Industria il 19 ottobre 1978 con biglietto di Segreteria del Consiglio di G. A. 13 ottobre 1978; che, con atto depositato nella Cancelleria della Corte costituzionale il 9 gennaio 1979 dall'avv. Salvatore Villari, la Regione ha chiesto annullarsi la decisione n. 202/1978 del C. G. A. e, nelle more della decisione sul ricorso stesso, sospendere l'esecuzione almeno per la nomina del Commissario ad acta, disposta con la decisione, e per gli obblighi al medesimo additati;
che con memoria 28 febbraio 1979 l'avv. Villari ha depositato lettera 2 febbraio 1979, n. 8309, diretta dall'ESPI all'Assessorato regionale per l'Industria, nella quale si elencano dati che rivelerebbero la complessità della situazione contenziosa determinatasi a seguito della ripetuta decisione di inottemperanza, impugnata con il ricorso;
che la Presidenza del Consiglio si é costituita, contestando la ammissibilità del ricorso e affermando, sul merito del medesimo, che i vizi della decisione n. 202/1978 e, più a monte, della decisione 10 dicembre 1976, n. 307, con cui il C. G. A., in accoglimento del ricorso di alcuni dipendenti del Centro Sperimentale per l'Industria della Cellulosa, aveva annullato la deliberazione, con la quale l'Ente siciliano per la protezione industriale (ESPI), subentrato al Centro, in applicazione dell'art. 11 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5, ebbe a costituire, suddividendo in sottoruoli e disponendo l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro in precedenza proprio di tali dipendenti, sarebbonsi potuti far valere nei limiti e nei modi previsti dalle leggi processuali, e che, pertanto, non sussiste materia di conflitto di attribuzioni;
che i difensori, nel corso della camera di consiglio del 5 aprile 1979, hanno svolto i contrapposti punti di vista limitatamente alla domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione 202/1978 del Consiglio di Giustizia Amministrativa;
considerato che il dispositivo della decisione 27 giugno 11/ottobre 1978, n. 202, é nei seguenti termini formulato: "ritenuto (come già dichiarato con la propria decisione n. 240 dell'112-1977) l'obbligo dell'ESPI di uniformarsi al giudicato nascente dalla decisione 10 dicembre 1976, n. 307, nomina il dott. Domenico Piazza, direttore generale dell'Assessorato per l'Industria della Regione siciliana, commissario ad acta per l'adozione dei necessari provvedimenti entro novanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione";
che con la decisione 14 giugno - 1 dicembre 1977, n. 240, il Consiglio aveva dichiarato l'obbligo dell'ESPI di uniformarsi al giudicato nascente dalla decisione 25 giugno - 10 dicembre 1976, n. 307, adottando i necessari provvedimenti entro novanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione;
che, con la decisione 25 giugno - 10 dicembre 1976, n.307, il Consiglio, in accoglimento del ricorso proposto da alcuni dipendenti del soppresso Centro trasferiti all'ESPI, ebbe ad annullare parzialmente la deliberazione 7 dicembre 1972, n. 442, con cui l'ESPI aveva disposto che il trattamento economico e normativo del personale proveniente dal soppresso Centro continuasse ad essere regolato dal contratto collettivo nazionale di categoria già al medesimo applicato durante la dipendenza dal Centro, e non già dal contratto aziendale che regola i rapporti dei dipendenti dell'ESPI;
che nella istanza del 9 gennaio 1979 la Regione ha identificato le "gravi ragioni", che giustificherebbero la sospensione dell'esecuzione, nel fatto che "i provvedimenti imposti al Commissario ad acta sconvolgono l'organizzazione e il funzionamento dell'Ente e nello stesso tempo pongono lo stesso Commissario nell'ambigua posizione di essere chiamato a rispondere sia nel caso in cui li adotti, sia nel caso in cui si astenga dall'osservanza dell'obbligo impostogli dalla sentenza", e che, ove fosse esatta la prima decisione del C. G. A., sul carattere (non interpretativo, ma) innovativo della legge regionale n. 42 del 1977, dovrebbe applicarsi il contratto aziendale fino alla entrata in vigore di tale legge e per il periodo successivo dovrebbe riapplicarsi la contrattazione collettiva di origine;
che l'eventuale esborso da parte dell'ESPI di retribuzioni, che la riforma della decisione di merito potrebbe dire non dovute, non integra gli estremi delle gravi ragioni, che sole giustificano la sospensione dell'esecuzione della decisione n. 202/1978 del C. G. A., che é al centro del proposto conflitto, dal momento che non sussista il necessario requisito della obiettiva impossibilità della restituzione in pristino.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni pronuncia sulla ammissibilità e sul merito del ricorso, spiegato con l'atto 18 dicembre 1978, respinge la istanza di sospensione dell'esecuzione della decisione 27 giugno - 11 ottobre 1978, n. 202, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, proposta dalla Regione con atto 9 gennaio 1979.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 24 maggio 1979.