Ordinanza n. 35 del 1979
 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 35

ANNO 1979

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Leonetto AMADEI, Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma primo, lett. c ed e della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per l'edilizia residenziale), promosso con ordinanza emessa il 2 giugno 1977 dal pretore di Napoli, nel procedimento penale a carico di Labella Alida, iscritta al n. 349 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 265 del 28 settembre 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1979 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che il pretore di Napoli ha sollevato, in riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.9, primo comma, lett. c ed e Legge 28 gennaio 1977, n. 10 (nella parte in cui richiede indiscriminatamente la preventiva concessione per tutti gli interventi interni di manutenzione straordinaria e per tutte le modifiche interne).

Considerato che nel corso del presente giudizio di legittimità costituzionale é entrata in vigore la Legge 5 agosto 1978, n. 457 (recante norme per l'edilizia residenziale), il cui art. 48, pur non abrogando espressamente la norma denunziata, dispone testualmente: "Per gli interventi di manutenzione straordinaria la concessione prevista dalla Legge 28 gennaio 1977, n. 10, é sostituita da una autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori. Per gli interventi di manutenzione straordinaria che non comportano il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, l'istanza per l'autorizzazione di cui al comma precedente si intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine di novanta giorni. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio. Per le istanze presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al precedente comma decorre da tale data. La disposizione di cui al precedente secondo comma non si applica per gli interventi su edifici soggetti ai vincoli previsti dalle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497";

che pertanto occorre restituire gli atti al giudice a quo perché accerti, alla stregua della nuova situazione normativa, se la questione sollevata sia ancora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al pretore di Napoli.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1979.

Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 24 maggio 1979.