ORDINANZA N. 18
ANNO 1979
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 40 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), promossi con le ordinanze emesse il 5 novembre 1976 dal Consiglio di Stato - sez. VI - , sul ricorso di Plebe Armando c/ l'Università degli studi di Palermo e don Antonio Serina, iscritte ai nn. 574 e 575 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1976; udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1979 il Giudice relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe la VI Sezione del Consiglio di Stato ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 113 e 125 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 della legge n. 1034 del 1971, ai sensi del quale "fino a quando non si procederà alla revisione dell'attuale sistema di giustizia amministrativa nella Regione siciliana la competenza del TAR istituito in Sicilia é limitata alle materie indicate nell'art. 2 lett. a e nell'art. 6 della presente legge", e cioè alle materie già devolute alle giunte provinciali amministrative ed agli organi del contenzioso elettorale;
che nessuno si é costituito in giudizio.
Considerato che la stessa questione é già stata decisa con la sentenza n. 61 del 1975;
che in questa sede non sono prospettati nuovi profili né addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sollevata con le ordinanze in epigrafe con riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 113 e 125 della Costituzione e già decisa da questa Corte con la sentenza n. 61 del 1975.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 10 maggio 1979.