ORDINANZA N. 6
ANNO 1979
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Dott. Giulio GIONFRIDA, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 106 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette), promossi con le ordinanze emesse il 27 novembre, il 17 e il 28 dicembre 1974 dalla Commissione tributaria di 2 grado di Forlì sui ricorsi proposti dall'Ente ospedaliero G.B. Morgagni, dall'Ente Morale Istituto Datalizio, dall'Ente Comunale di Assistenza di Forlì e dall'Ente Morale "Casa di Riposo" di Forlì, iscritte ai nn. 589, 590, 591, 592, 593 e 594 del registro ordinanze 1977 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 1 marzo 1978.
Udito nella camera di consiglio del 19 dicembre 1978 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che con sei ordinanze di identico contenuto emesse il 27 novembre e il 17 dicembre 1974 (pervenute nella Cancelleria di questa Corte il 17 dicembre 1977) la Commissione tributaria di 2 grado di Forlì ha sollevato - in riferimento all'art. 76 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 106 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette (approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645), nella parte in cui prevede la tassabilità delle plusvalenze e sopravvenienze attive di enti tassabili in base a bilancio ma non esercenti attività commerciale;
considerato che il predetto art. 106 é stato, limitatamente alla parte denunziata, dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte con la sentenza n. 32 del 1975;
che, pertanto, tale disposizione ha cessato di avere efficacia e non può ricevere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sopra ricordata (artt. 136 Cost. e 30, terzo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87);
visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della citata legge n. 87 del 1953 e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 106 d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevata con le ordinanze in epigrafe dalla Commissione di 2 grado di Forlì.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1979.
Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 27 gennaio 1979.