ORDINANZA N. 4
ANNO 1979
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Dott. Giulio GIONFRIDA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 32 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), così come sostituito dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799, promossi con le ordinanze emesse il 26 aprile 1976 dal pretore di Torino, il 19 ottobre 1976 dal pretore di Thiene, il 5 novembre 1976 dal pretore di Siracusa, il 18 dicembre 1976 dal pretore di Volturara Appula, il 5 febbraio 1977 dal tribunale di Siena, il 2 aprile 1977 dal pretore di Legnano, il 2 marzo 1977 dal tribunale di Enna, il 17 febbraio 1977 dal tribunale di Siracusa, il 7 febbraio 1977 dal pretore di San Valentino in A.C., il 25 ottobre 1976 dalla Corte di cassazione, il 29 aprile 1977 dal pretore di Legnano, il 10 marzo 1977 dal pretore di Sapri, il 14 maggio 1977 dal pretore di Muravera, il 4 febbraio 1977 dalla Corte di cassazione, il 17 giugno 1977 dal pretore di Trentola Ducenta, l'8 luglio 1977 dal tribunale di Isernia, il 17 ottobre 1977 dal pretore di Venafro, il 29 settembre 1977 dal tribunale di Lucera, il 17 ottobre 1977 dal tribunale di Cagliari, il 27 ottobre 1977 dal tribunale di Lucera, il 26 agosto 1977 dal pretore di Monsummano Terme, il 18 ottobre 1977 dal tribunale di Mistretta, il 9 dicembre 1977 dal pretore di Cassino, il 16 dicembre 1977 dal pretore di Pignataro Maggiore, il 19 ottobre 1977 dal tribunale di Pisa, il 7 dicembre 1977 dal pretore di Borgo San Lorenzo, l'11 luglio e il 7 novembre 1977 dalla Corte di cassazione, l'11 novembre 1977 dal pretore di Città di Castello, il 21 giugno 1977 dal pretore di San Valentino in A.C., il 31 ottobre 1977 dal tribunale di Lecce, il 30 novembre 1977 dal pretore di Pontedera, ed iscritte ai nn. 479, 713 e 730 del registro ordinanze dell'anno 1976; nn. 60, 159, 234, 243, 252, 258, 263, 302, 321, 366, 377, 406, 479, 535, 545, 563, 570, 574, 577 del registro ordinanze dell'anno 1977; nn. 15, 31, 37, 49, 66, 104, 107, 126, 191, 283, 426 del registro ordinanze dell'anno 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 dell'anno 1976; nn. 10, 17, 94, 134, 169, 183, 190, 205, 251, 265, 272, 299, 334 dell'anno 1977; nn. 32, 46, 53, 81, 87, 94, 101, 115, 121, 149, 164, 243, 327 dell'anno 1978.
Udito nella camera di consiglio del 19 dicembre 1978 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, sono state proposte - in riferimento all'art. 3 Cost. - questioni di legittimità costituzionale del primo, del secondo, del quarto, del quinto, del sesto comma, nonché del complessivo art. 32 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), così come sostituito dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799.
Considerato che i relativi giudizi possono essere riuniti, data la stretta affinità delle questioni sollevate, che riguardano tutte le trasgressioni alle norme sull'esercizio della caccia, già punite con la multa da lire 20.000 a lire 100.000;
che nel corso dei giudizi stessi é entrata in vigore la legge 27 dicembre 1977, n. 968 (intitolata "Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia"): la quale ha stabilito - nell'art. 31 - l'applicazione di una serie di sanzioni amministrative, in luogo delle sanzioni penali preesistenti, per le violazioni delle disposizioni legislative statali e regionali sulla caccia;
e che, di conseguenza, si rende necessario restituire gli atti ai giudici a quibus, affinché accertino se le questioni sollevate siano tuttora rilevanti, alla stregua dei divieti e delle sanzioni vigenti in tema di esercizio venatorio.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti ai giudici indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1979.
Giulio GIONFRIDA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 27 gennaio 1979