ORDINANZA N. 86
ANNO 1978
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Avv. Leonetto AMADEI, Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato sollevato dal pretore di Roma con ricorso 23 maggio 1978, nei confronti del Governo della Repubblica, relativo all'assistenza della forza pubblica all'udienza, iscritto al n. 11 del reg. a.r. 1978.
Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1978 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che il pretore di Roma, giudice del lavoro, dott. Piergiovanni Palminota richiedeva al Questore l'assistenza della forza pubblica alle udienze da lui dirette nei giorni di lunedì e mercoledì di ciascuna settimana; che il Questore faceva presente che le complessive esigenze del servizio e la consistenza delle forze disponibili consentivano l'espletamento del servizio richiesto solo se il personale addetto al commissariato di polizia del palazzo di giustizia non fosse impiegato per altre esigenze prioritarie; analoga risposta forniva il Ministero dell'Interno, al quale il pretore aveva poi rivolto la richiesta; che il pretore, con ricorso del 23 maggio 1978, proponeva conflitto di attribuzione nei confronti del Governo della Repubblica, deducendo la sua potestà di richiedere, a termini dell'art. 14 dell'ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) e art. 68 c.p.c., l'assistenza della forza pubblica e l'obbligo degli organi competenti di ottemperare alla richiesta;
considerato che per l'ammissibilità del conflitto di attribuzione é tra l'altro necessario, a norma dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, che la controversia insorta tra poteri dello Stato riguardi la sfera di attribuzioni a ciascuno assegnata da norme costituzionali;
che tale requisito difetta nella specie in esame; invero, non é controverso se il pretore avesse o meno il potere di richiedere l'assistenza della forza pubblica né l'obbligo dei destinatari della richiesta di ottemperarvi, avendo gli organi della competente amministrazione prospettato soltanto difficoltà di esecuzione, stante la necessita di soddisfare anche altre esigenze ritenute prioritarie; che il contrasto su tale punto, non riguardando la sfera di attribuzioni di ciascun potere, non può dar luogo ad un conflitto demandato alla cognizione di questa Corte; che, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1978.
Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 21 dicembre 1978.