ORDINANZA N. 84
ANNO 1978
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Avv. Leonetto AMADEI, Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, sollevato dal pretore di Prato, con ordinanza 7 aprile 1976, nei confronti del Ministro dell'Interno, relativo agli artt. 179 - 181 del r.d. 9 luglio 1939, n. 1238, iscritto al n. 21 del registro conflitti 1976.
Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1978 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il pretore di Prato, con ordinanza depositata il 7 aprile 1976, ha sollevato un conflitto negativo di attribuzione nei confronti della pubblica amministrazione, in persona del Ministro dell'Interno, rifiutandosi di procedere alla verificazione dei registri dello stato civile, imposta al pretore dagli artt. 179 - 181 del r.d. 9 luglio 1939, n. 1238, e chiedendo che la Corte dichiari d'ufficio l'illegittimità costituzionale delle norme stesse, per contrasto con gli artt. 101, 102 e 104 Cost.;
che l'ordinanza assume da un lato, in base agli artt. 101 e seguenti della Costituzione, la spettanza all'ordine giudiziario dell'intera funzione giurisdizionale e, d'altro lato, il divieto di attribuire ai giudici ordinari compiti estranei alla giurisdizione, che li distoglierebbero dalle loro attività istituzionali e potrebbero incidere sulla loro stessa indipendenza;
che per il ricorrente la verificazione dei registri dello stato civile ricadrebbe pertanto fra i compiti propri della pubblica amministrazione, e più precisamente del Ministro dell'Interno, quale organo cui spetterebbe di manifestare in tal campo la definitiva volontà del potere esecutivo, se non si frapponessero - illegittimamente - gli artt. 179 - 181 del r.d. 9 luglio 1939, n. 1238;
che la Corte é stata quindi convocata, a norma dell'art. 37, terzo comma, della legge n. 87 del 1953, per deliberare senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile: vale a dire, se il conflitto sorga "tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali".
Considerato che nel caso in esame non sussiste una situazione di conflitto, sia pure negativo, in atto fra due poteri dello Stato: poiché quello sollevato dal pretore di Prato é un conflitto ipotetico, che il ricorrente vorrebbe proporre senza che siano sorte in concreto contestazioni relative alla "delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali", per risolvere le quali si renda necessario affrontare pregiudizialmente la questione di legittimità costituzionale degli artt. 179 - 181 del vigente ordinamento dello stato civile;
che tali considerazioni assorbono altri profili, pure attinenti all'ammissibilità: quali la pertinenza del preteso conflitto ad attribuzioni costituzionalmente definite e garantite, di cui questa Corte sia competente a dichiarare la spettanza, la legittimazione attiva di un giudice nell'esercizio di una funzione che il ricorso definisce "meramente amministrativa", la stessa legittimazione passiva del Ministro dell'Interno.
PER QUE STI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione, proposto dal pretore di Prato con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1978.
Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 21 dicembre 1978.