ORDINANZA N. 83
ANNO 1978
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sulla domanda di sospensione dell'esecuzione della lettera circolare n. 622678/78 del Ministro per la marina mercantile, in relazione alla quale il Presidente della Regione Sicilia ha sollevato conflitto di attribuzione con ricorso notificato il 10 aprile 1978, depositato il 18 successivo, ed iscritto al n. 13 del registro conflitti 1978.
Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1978 il Giudice relatore Livio Paladin;
udito l'avv. Salvatore Orlando Cascio, per la Regione Sicilia.
Ritenuto che la Regione siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, impugnando la circolare del 25 gennaio 1978, n. 622678, con la quale il Ministero della marina mercantile aveva autorizzato in via generale e permanente la pesca professionale, la detenzione, il trasporto ed il commercio del novellame di sarda e di anguilla per un tempo non superiore a due mesi, compreso nel periodo dal 1 dicembre al 30 aprile, demandando alle singole direzioni ed ai relativi compartimenti marittimi la scelta del tempo stesso;
che il ricorso deduce la conseguente invasione della competenza regionale, in violazione degli artt. 14 lett. l e 20 dello Statuto siciliano, nonché dell'art. 1 del D.P.R. 12 novembre 1975, n. 913, per cui "la regione siciliana esercita le attribuzioni del Ministero della marina mercantile in materia di pesca nel mare territoriale";
che la Regione assume di avere in effetti esercitato tale competenza, autorizzando in particolar modo la pesca del novellame di sarde nelle acque dei compartimenti marittimi della Sicilia - dal 3 febbraio fino al 31 marzo 1977 - mediante il decreto 3 febbraio 1977 dell'Assessore regionale per l'industria ed il commercio;
che la ricorrente ha richiesto altresì l'immediata sospensione dell'esecuzione della predetta circolare, in vista dei gravi inconvenienti che potrebbero discendere dall'interferenza fra le disposizioni ministeriali e quelle regionali.
Considerato che la circolare ministeriale impugnata, in quanto indirizzata a "tutte" le direzioni marittime ed a "tutte" le capitanerie di porto, é suscettibile di determinare non soltanto contrasti di valutazioni e di comportamenti fra le amministrazioni rispettivamente interessate, ma anche concreti pregiudizi, inerenti ai limiti, ai tempi, alle modalità della pesca del novellame di sarda e di anguilla nel mare territoriale della Sicilia;
che pertanto sussistono le gravi ragioni addotte nell'istanza di sospensione, ai sensi dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell'art. 28 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
sospende l'esecuzione della circolare 25 gennaio 1978, n. 622678, del Ministero della marina mercantile, limitatamente all'applicabilità di tale atto nel territorio della Regione siciliana.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 dicembre 1978.
Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 12 dicembre 1978.