ORDINANZA N. 82
ANNO 1978
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto dall'avv. Mario Fedrizzi, quale promotore del referendum abrogativo del titolo III della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31 (modificata dalla L.P. 23 ottobre 1974, n. 33), della Provincia autonoma di Trento nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige, pervenuto in cancelleria il 29 settembre 1978 ed iscritto al n. 13 del registro ammissibilità ricorsi, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'emanazione della legge della Regione Trentino-Alto Adige n. 18 del 26 settembre 1978.
Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 1978 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il ricorso esordisce richiamando espressamente l'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (relativo ai conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato), nonché gli artt. 26 e 28 delle "Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale"; che il promotore ricorrente, dopo aver assunto di rappresentare - con riferimento all'argomentazione svolta da questa Corte, nell'ordinanza n. 17 del presente anno - la frazione del corpo elettorale trentino che ha chiesto il referendum per l'abrogazione del titolo III della legge 30 dicembre 1972, n. 31, della Provincia di Trento (modificata dalla legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 33), considera l'istituto del referendum abrogativo, in tutte le sue possibili manifestazioni, come espressione di un "potere vero e proprio dello Stato" ed anzi del "potere fondamentale dello Stato" stesso, rispetto al quale il potere legislativo non dovrebbe operare alcuna "indebita intromissione ed interferenza"; che tale sarebbe invece il caso della legge 26 settembre 1978, n. 18, della Regione Trentino-Alto Adige, la quale non si limita a disciplinare lo svolgimento dei futuri referendum, ma rinvia senz'altro - con la disposizione transitoria dell'art. 3 - al prossimo anno, "in una domenica compresa tra il 1 marzo ed il 30 aprile", il referendum abrogativo in questione, già indetto per il giorno 22 ottobre 1978; che pertanto il promotore ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige, sollevando contestualmente questione di legittimità costituzionale della legge regionale n. 18 del 1978, per contrasto con gli artt. 1, 75 e 123 della Costituzione, e chiedendo l'immediata sospensione dell'esecuzione della legge impugnata (in virtù degli artt. 40 della legge n. 87 del 1953 e 28 delle "Norme integrative" del 16 marzo 1956, che il ricorrente considera applicabili anche al caso in esame), così da consentire che il referendum si effettui nella data inizialmente prevista; che la Corte é stata quindi convocata, a norma dell'art. 37, terzo comma, della legge n. 87 del 1953, per deliberare senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile: vale a dire, se il conflitto sorga "tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali".
Considerato che non sussistono i requisiti di ordine soggettivo prescritti - in base all'art. 134 Cost. - dal primo comma dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953: sia perché il promotore ed i firmatari di una richiesta di referendum per l'abrogazione d'una legge provinciale non sono equiparabili agli organi statali " competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono" e nemmeno esercitano funzioni concorrenti con quelle attribuite a poteri dello Stato -apparato (secondo la motivazione addotta dalla Corte nella sentenza n. 69 di quest'anno), ma debbono invece venire assimilati ai poteri di istituzioni autonome e non sovrane, quali sono gli enti territoriali interessati; sia perché la Regione Trentino-Alto Adige, nei confronti della quale é stato proposto il ricorso, non ha legittimazione passiva se non negli specifici conflitti tra lo Stato e le Regioni (e tra le Regioni stesse), instaurabili dal solo Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro che ne sia delegato (o dal Presidente della Giunta regionale), senza che sia dato inserirla e confonderla - come vorrebbe il ricorrente - nell'ambito di un comune ed indifferenziato potere legislativo ordinario, rispetto al quale i proponenti di qualsiasi referendum abrogativo si porrebbero come "contropotere".
Che pertanto la questione in esame non é configurabile come conflitto "tra i poteri dello Stato" e non rientra comunque - così come é stata proposta - nella giurisdizione spettante a questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione, proposto dall'avv. Mario Fedrizzi, quale promotore del referendum per l'abrogazione del titolo III della legge della Provincia di Trento 30 dicembre 1972, n. 31 (modificata dalla l. prov. 23 ottobre 1974, n. 33), nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 1978.
Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 13 ottobre 1978.