Ordinanza n. 81 del 1978
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ORDINANZA N. 81

ANNO 1978

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leonetto AMADEI, Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA, 

ha pronunciato la seguente

 

 

ORDINANZA

 

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 103 del r.d. 18 giugno 1931, n. 787, promosso con ordinanza 3 ottobre 1975 del pretore di Susa, sul ricorso di Pappalardo Giuseppe, iscritta al n. 99 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 72 dell'anno 1976.

 

Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1978 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.

 

Ritenuto che con ordinanza emessa il 3 ottobre 1975 il pretore di Susa ha sollevato - in riferimento all'art. 15 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'articolo 103 del Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 787, per il quale "i detenuti non possono ricevere o inviare lettere o altri scritti senza che prima siano stati letti e vistati dall'autorità dirigente" e, se si tratta di imputati, "l'autorità giudiziaria può disporre che la corrispondenza non abbia corso senza il suo visto";

 

che nel giudizio non vi é stata costituzione di parti né é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Considerato che la norma denunziata non é più in vigore in quanto la materia é ora regolata dall'art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nel nuovo testo risultante dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, e dall'art. 36 del relativo regolamento di esecuzione; che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti al giudice a quo perché accerti, alla stregua della situazione normativa determinatasi in conseguenza dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, se la questione sollevata sia tuttora rilevante.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti al pretore di Susa.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1978.

 

 

 Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO -  Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE -  Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA 

 

Giovanni VITALE - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1978.