ORDINANZA N. 65
ANNO 1978
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 429 del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 24 ottobre 1975 dal giudice conciliatore di Cagliari nel procedimento civile vertente tra Massacci Bruno e Onano Mario, iscritta al n. 621 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 25 febbraio 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1978 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che con ordinanza 24 ottobre 1975 il giudice conciliatore di Cagliari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 429 codice procedura civile (che prevede la condanna del datore di lavoro anche al maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito), assumendo che l'inapplicabilità della norma denunziata ai crediti dei lavoratori autonomi darebbe luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento tra tale categoria di lavoratori e quelle cui invece si applica la disposizione predetta; che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Considerato che, diversamente da quanto ritenuto nell'ordinanza di rimessione, la disposizione impugnata é applicabile anche alle controversie relative a taluni rapporti di lavoro autonomo quando la prestazione di lavoro si sia concretata in una attività " continuativa e coordinata, prevalentemente personale" (art. 409, n. 3 codice procedura civile);
che, pertanto, la denunziata disparità di trattamento tra crediti di lavoro autonomo e crediti derivanti da rapporti di lavoro subordinato, nei termini generali in cui é stata prospettata dal giudice a quo, non sussiste poiché la legge ha voluto tutelare qualsiasi rapporto di lavoro, sia esso subordinato oppure autonomo, che abbia i requisiti sopra indicati, al fine di riequilibrare la posizione di sfavore nella quale il lavoratore, quale parte economicamente più debole, viene in fatto a trovarsi nei confronti del proprio datore di lavoro;
che la mancata applicazione dell'art. 429 codice procedura civile ai rapporti di lavoro autonomo che, come quello in esame, non si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata a carattere prevalentemente personale non é priva di razionale giustificazione poiché in tal caso non ricorre quella posizione di debolezza del lavoratore rispetto al datore di lavoro nella quale si é visto consistere la ratio del particolare strumento di tutela apprestato da detta disposizione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 429 codice procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost. dal giudice conciliatore presso il tribunale di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1978.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 10 maggio 1978.