ORDINANZA N. 58
ANNO 1978
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 659 e 665 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 13 febbraio 1976 dal pretore di Roma, nel procedimento civile vertente tra la Società Acquaviva e Risoldi Aurelio, iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 16 giugno 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il pretore di Roma ha inteso sollevare, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 659 del codice di procedura civile (il quale prevede che se il godimento di un immobile costituisce il corrispettivo, anche parziale, di una prestazione d'opera, può essere intimato lo sfratto o la licenza quando il contratto viene a cessare per qualsiasi causa) e 665 stesso codice (il quale dispone, fra l'altro, che se la opposizione dell'intimato non é fondata su prova scritta e se non sussistono gravi motivi in contrario, il pretore pronuncia ordinanza non impugnabile di rilascio con riserva delle eccezioni del convenuto); deducendo che le disposizioni denunziate determinerebbero una irrazionale disparità di trattamento (in relazione al diritto di difesa e all'interesse primario a disporre di una casa di abitazione) in danno dei conduttori-prestatori d'opera (esposti al rischio di dover rilasciare senza indugio l'immobile alla cessazione del rapporto di lavoro) rispetto alla generalità degli altri conduttori, che possono beneficiare della disciplina vincolistica per loro ben più favorevole;
che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.
Considerato che questa Corte ha già escluso che le disposizioni denunziate contrastino con gli artt. 2 e 3 della Costituzione (sentenza n. 238 del 1975) ed ha altresì statuito, con reiterate pronunce (sentenze nn. 89 del 1972, 94 del 1973 e 171 del 1974), che la disciplina del procedimento per convalida di sfratto é razionalmente giustificata dalle peculiarità della materia e non viola la garanzia costituzionale del diritto di difesa;
che il giudice a quo non enuncia motivi che possano indurre la Corte a mutare la propria giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 659 e 665 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1978.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 10 maggio 1978.