ORDINANZA N. 56
ANNO 1978
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 102 e 109 del codice penale promosso con ordinanza emessa il 23 aprile 1976 dal Giudice di sorveglianza del tribunale di Firenze, nel procedimento penale a carico di Furnari Giovanni, iscritta al n. 467 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 dell'8 settembre 1976.
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone;
ritenuto che con ordinanza 23 aprile 1976 il giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento all'art. 111 Cost. (secondo cui tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati), questione di legittimità costituzionale degli artt. 102 e 109 cod. pen. (i quali, nel loro combinato disposto, stabiliscono che é dichiarato delinquente abituale, in ogni tempo, e anche dopo l'esecuzione della pena "chi, dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi, della stessa indole, commessi entro dieci anni, e non contestualmente, riporta un'altra condanna per un delitto, non colposo della stessa indole e commesso entro dieci anni successivi all'ultimo dei delitti precedenti"), deducendo che le norme denunziate imporrebbero l'adozione di provvedimenti fondati su una motivazione contraddittoria e certamente non rispondente al principio, sancito nella norma costituzionale sopra ricordata, il cui rispetto richiederebbe che siano esposte in modo coerente, logico e articolato le ragioni del decidere; che nessuno si é costituito in giudizio.
Considerato che la questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe é identica a quella dichiarata non fondata, da questa Corte, con la sentenza n. 143 del 1976;
che, in questa sede, non vengono prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a mutare la propria giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 102 e 109 del codice penale sollevata, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1978.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 10 maggio 1978.