Ordinanza n. 54 del 1978
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ORDINANZA  N. 54

ANNO 1978

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE,

ha pronunciato la seguente

 

 

 

ORDINANZA

 

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 81, cpv, del codice penale così come modificato dall'art. 8 del decreto legge 11 aprile 1974, n. 99, promossi con le seguenti ordinanze:

 

1) ordinanza emessa il 12 novembre 1974 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Pinti Arnaldo, iscritta al n. 8 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55 del 26 febbraio 1975;

 

2) ordinanza emessa il 14 novembre 1975 dal tribunale di Pistoia nel procedimento penale a carico di Bartoletti Guido, iscritta al n. 41 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 10 marzo 1976;

 

3) ordinanza emessa il 17 maggio 1974 dal tribunale per i minorenni di Catania nel procedimento penale a carico di Mannino Salvatore, iscritta al n. 46 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 72 del 17 marzo 1976;

 

4) ordinanza emessa il 12 novembre 1976 dal tribunale di Rovereto nel procedimento penale a carico di Salaro Lucillo ed altro, iscritta al n. 28 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 66 del 9 marzo 1977;

 

5) ordinanza emessa il 18 maggio 1977 dal pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Losacco Giovanna, iscritta al n. 319 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 244 del 7 settembre 1977

 

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.

 

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 81 codice penale, nel nuovo testo risultante dall'art. 8 del decreto legge 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220, (per il quale è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo "chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge), deducendosi che la norma denunziata:

 

a) se interpretata nel senso che essa non sarebbe applicabile quando i reati concorrenti sono puniti con pene di specie diversa, darebbe luogo ad ingiustificate disparità di trattamento tra l'ipotesi considerata e quella in cui la continuazione si pone tra reati puniti con pene della stessa specie (ordinanze nn. 8 del 1975, 28 e 319 del 1977);

 

b) se interpretata invece nel senso che essa sarebbe applicabile anche quando i reati sono puniti con pene eterogenee determinerebbe ingiustificate disuguaglianze di trattamento (tra l'autore di una contravvenzione che abbia commesso uno o più delitti e chi debba rispondere invece soltanto del reato contravvenzionale) e contrasterebbe, inoltre, con il principio di legalità della pena, in quanto comporterebbe l'irrogazione di una sanzione qualitativamente diversa da quella originariamente prevista per i singoli reati (ordinanze nn. 41 e 46 del 1976);

 

che nei giudizi promossi con le ordinanze nn. 8 del 1975, 41 e 46 del 1976 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.

 

Che i giudizi possono essere riuniti, avendo essi ad oggetto questioni identiche o strettamente connesse.

 

Considerato che le questioni sollevate con le ordinanze in epigrafe sono identiche a quelle dichiarate non fondate, da questa Corte, con la sentenza n. 34 del 1977;

 

che, in questa sede, non vengono prospettati profili nuovi né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a mutare la propria giurisprudenza.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 81 del codice penale (nel nuovo testo risultante dall'art. 8 del decreto legge 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220) sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1978.

 

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI – Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE

 

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Deposito in cancelleria: 10 maggio 1978