ORDINANZA N. 50
ANNO 1978
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 47, secondo comma, 48 terzo comma e 54 ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (riforma carceraria), promossi con ordinanze 21 settembre 1976 della sezione di sorveglianza presso la Corte d'appello di Firenze, 20 agosto 1976 della sezione di sorveglianza presso la Corte d'appello di Napoli, 15 settembre 1976 della sezione di sorveglianza presso la Corte d'appello di Bologna, iscritte ai nn. 634 e 660 del registro ordinanze 1976 e al n. 24 del registro ordinanze 1977 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 333 e 340 dell'anno 1976 e n. 59 dell'anno 1977.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1978 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, sono state sollevate - in riferimento agli artt. 3, 25 secondo comma, 27 terzo comma e 111 della Costituzione - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 47 secondo comma, 48 terzo comma e 54 ultimo comma della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui escludono le misure alternative alla detenzione quanto ai condannati per delitti di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o che abbiano precedentemente commesso un delitto della stessa indole.
Considerato che i relativi giudizi possono essere riuniti, avendo per oggetto comuni problematiche;
che nel corso dei giudizi stessi la sopravvenuta legge 12 gennaio 1977, n. 1, ha abrogato l'ultimo comma dell'art. 54 ed ha sostituito il secondo comma dell'art. 47 della legge n. 354 del 1975, rendendo possibile l'affidamento al servizio sociale dei condannati che abbiano precedentemente commesso un delitto della stessa indole ed incidendo in tal modo sulla stessa previsione dell'art. 48 terzo comma, che vieta la concessione della semilibertà nei casi considerati dall'art. 47 cpv.;
che i procedimenti sospesi dalle tre ordinanze di rinvio riguardano misure da concedere ai sensi della nuova normativa; e che, di conseguenza, si rende necessaria la restituzione degli atti ai giudici a quibus, affinché questi riesaminino la rilevanza delle proposte questioni di legittimità costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alle sezioni di sorveglianza delle Corti di appello di Firenze, Napoli e Bologna.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 1978.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 20 aprile 1978.