Ordinanza n. 39 del 1978
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ORDINANZA N. 39

ANNO 1978

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 183, 185, e 195 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1976 dal tribunale di Bolzano, nel procedimento penale a carico di Azzolini Gualtiero, iscritta al n. 18 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 del 2 marzo 1977.

 

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.

 

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe é stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 183, 185 e 195 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e telecomunicazioni).

 

Considerato che questa Corte con sentenza n. 225 del 1974 ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 183 e 195 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, risultando pertanto la questione già decisa per quanto attiene a tali articoli.

 

Rilevato che il giudice a quo ha omesso di motivare sulla rilevanza della questione relativamente all'art. 185 del D.P.R. n. 156 del 1973 (che regola l'approvazione di progetti per impianti di telecomunicazioni), non avendo dimostrato come esso venga in applicazione nel giudizio a quo.

 

Ritenuta la necessità che detto giudice esamini tale rilevanza e la motivi adeguatamente ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.

 

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, degli artt. 1, 183 e 195 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e telecomunicazioni), già dichiarati costituzionalmente illegittimi, con sentenza n. 225 del 1974, nella parte relativa ai servizi di radiodiffusione circolare a mezzo di onde elettromagnetiche.

Ordina la restituzione degli atti al giudice a quo per il riesame della rilevanza della questione relativa all'art. 185 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1978.

 

 

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADI N - Arnaldo MACCARONE

 

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1978.