ORDINANZA N. 38
ANNO 1978
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), promosso con ordinanza emessa il 23 dicembre 1975 dal pretore di Arezzo, nel procedimento penale a carico di Bartolozzi Massimo ed altro, iscritta al n. 163 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 92 del 7 aprile 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe é stata sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 21 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), in quanto detti articoli impediscono l'installazione di impianti di diffusione radiotelevisiva a portata locale.
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 202 del 1976 ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 45 della legge n. 103 del 1975, nella parte in cui non consentono, previa autorizzazione statale, l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale e, pertanto, la questione risulta già decisa per quanto attiene a tali articoli.
Rilevato, inoltre, che nell'ordinanza di rimessione é omessa la motivazione della rilevanza della questione nel giudizio a quo per quanto riguarda l'art. 3 della legge n. 103 del 1975, a norma del quale il Governo "può provvedere al servizio pubblico della radio e della televisione con qualsiasi mezzo tecnico, mediante atto di concessione ad una società per azioni a totale partecipazione pubblica sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi" e "la concessione importa di diritto l'attribuzione alla concessionaria della qualità di società di interesse nazionale, ai sensi dell'art. 2461 del codice civile".
Ritenuta, pertanto, la necessità che il giudice a quo riesamini la rilevanza della questione e la motivi adeguatamente ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, degli artt. 1, 2 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), già dichiarati costituzionalmente illegittimi con sentenza n. 202 del 1976, nella parte in cui non consentono, previa autorizzazione statale, l'installazione e l'esercizio d'impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale.
Ordina la restituzione degli atti al giudice a quo per il riesame della rilevanza della questione relativa all'art. 3 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1978.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE -
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1978.