Ordinanza n. 30 del 1978
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ORDINANZA N. 30

ANNO 1978

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE,

ha pronunciato la seguente

 

 

 

ORDINANZA

 

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 304 del D.P.R.29 marzo 1973, n. 156 (tariffe telefoniche), promossi con le seguenti ordinanze:

 

1) ordinanza emessa il 29 gennaio 1976 dal pretore di Ivrea nel procedimento civile vertente tra Mirandola Francesco ed altri e la SIP, iscritta al n. 174 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 92 del 7 aprile 1976;

 

2) ordinanza emessa il 2 marzo 1976 dal pretore di Lodi nel procedimento civile vertente tra Gironi Giuseppe ed altri e la SIP, iscritta al n. 317 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 6 giugno 1976.

 

Visti gli atti di costituzione della SIP, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 21 dicembre 1977 il Giudice relatore Leonetto Amadei.

 

Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, il pretore di Ivrea e il pretore di Lodi hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 D.P.R.29 marzo 1973, n. 156 che stabiliva un nuovo meccanismo per la determinazione delle tariffe telefoniche, per contrasto con gli artt. 23 e 53 della Costituzione e che tale questione é stata sollevata dopo che era stato presentato ricorso per regolamento di giurisdizione da parte della SIP.

 

Considerato che questione identica é stata già dichiarata inammissibile con la sentenza n. 186 del 14 luglio 1976; che non sono stati addotti né sussistono motivi perché la Corte debba discostarsi dal proprio orientamento giurisdizionale.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

 

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 D.P.R.29 marzo 1973, n. 156, sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 23 e 53 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1978.

 

 

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI  - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE

 

           

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1978.