ORDINANZA N. 29
ANNO 1978
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo e terzo comma, del d.1. 8 luglio 1974, n. 261, convertito in legge 14 agosto 1974, n. 355 (benefici combattentistici), promosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1975 dal TAR per il Lazio sul ricorso di Carraro Moda Antonio contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri, iscritta al n. 202 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 28 aprile 1976.
Visto l'atto di costituzione di Carraro Moda, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1978 il Giudice relatore Luigi Oggioni.
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe é stata sollevata, in relazione agli artt. 4 e 13 Cost., questione di legittimità dell'art. 6, secondo e terzo comma, del d.l. 8 luglio 1974, n. 261, nel testo introdotto con l'art. 1 della legge di conversione 14 agosto 1974, n. 355, che fa divieto al personale collocato a riposo con i benefici combattentistici di assumere impieghi o incarichi presso lo Stato e gli enti pubblici in genere, e conseguentemente dispone la cessazione obbligatoria degli incarichi stessi comunque già attribuiti.
Considerato che, successivamente alla pronuncia della suindicata ordinanza di rimessione, la medesima questione, in riferimento agli stessi parametri, é stata decisa con la sentenza di questa Corte n. 194 del 1976, e dichiarata infondata; che le argomentazioni contenute nell'ordinanza di rimessione sono già state esaminate nella motivazione della citata sentenza, e non sono stati prospettati profili nuovi; che pertanto non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo e terzo comma, del d.l. 8 luglio 1974, n. 261, sostituito con l'art. 1 della legge di conversione 14 agosto 1974, n. 355, promossa dal tribunale amministrativo del Lazio con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 4 e 13 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1978
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1978.