ORDINANZA N. 9
ANNO 1978
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4, 6, 7, 14 e 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), promossi con le ordinanze emesse il 19 febbraio e il 23 giugno 1975 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Tortona, il 4 giugno 1975 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Macerata, il 13 novembre 1975 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Avezzano, il 6 novembre 1975 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Gorizia, il 2 dicembre 1975 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Ascoli Piceno, il 22 gennaio 1976 dalla Commissione tributaria di Ancona, il 22 gennaio 1976 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Trento, il 9 marzo 1976 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Salerno, il 2 ottobre 1975 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Cremona, l'11 febbraio e il 10 marzo 1976 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Bari, il 20 aprile 1976 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Larino, il 23 febbraio 1976 dalla Commissione tributaria di 2 grado di Bergamo, l'11 maggio 1976 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Firenze, il 3 giugno 1976 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Ferrara, l'11 ottobre 1976 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Prato, il 6 ottobre 1976 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Bassano del Grappa, l'11 novembre 1976 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Imperia, il 22 dicembre 1976 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Lucca, il 15 giugno 1976 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Livorno, il 4 gennaio 1977 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Asti, il 27 gennaio 1977 dalla Commissione tributaria di 2 grado di Avellino, il 19 e il 26 novembre 1975 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Verbania, il 10 novembre 1976 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Vigevano, il 12 gennaio 1977 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Perugia ed iscritte ai nn. 102, 349, 504, 505, 506 e 591 del registro ordinanze dell'anno 1975; nn. 90, 208, 267, 278, 416, 417, 428, 543, 572, 586, 595, 632, 642, 743, 744, 745 e 761 del registro ordinanze 1976; nn. 14, 98, 113 a 135, 150, 178, 185 a 196, 213, 214 e 269 del registro ordinanze 1977 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 126, 268, 332 dell'anno 1975; nn. 38, 72, 112, 132, 139, 177, 184, 253, 267, 274, 281 e 333 dell'anno 1976; nn. 31, 51, 100, 113, 120, 148, 155, 169 e 198 dell'anno 1977.
Visti gli atti di costituzione di Domenico Antonio Norante, di Eugenio Migone, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 9 novembre 1977 il Giudice relatore Guido Astuti;
uditi l'avv. Paolo Barile per Migone, e il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con le ordinanze elencate in epigrafe sono state sollevate, in riferimento all'art. 53, nonché agli artt. 3 e 42 Cost., questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 14 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), denunziando dette disposizioni, separatamente o congiuntamente, in quanto nella determinazione dell'incremento di valore imponibile, e delle detrazioni da tale incremento in rapporto al tempo intercorso tra la data di acquisto o di riferimento e quella di alienazione o trasmissione dell'immobile, non consentirebbero adeguato apprezzamento dell'incidenza della svalutazione monetaria, sottoponendo così all'imposizione plusvalenze nominali e non reali, in contrasto con i principi della capacità contributiva e dell'eguaglianza tributaria; che con l'ordinanza n. 269/1977 é stata sollevata, in riferimento agli indicati parametri costituzionali, questione di costituzionalità dell'art. 6, secondo e quinto comma, del decreto legislativo n. 643 del 1972, in quanto dispongono che, per la determinazione dell'incremento di valore imponibile, debbono assumersi i valori accertati nelle precedenti tassazioni, escludendo ogni possibilità di accertamento dei valori reali; che con le ordinanze n. 278/1976; 632/1976 e 269 del 1977 é stata altresì sollevata in riferimento ai medesimi parametri costituzionali questione di legittimità dell'art. 15 dello stesso decreto legislativo, in quanto le aliquote progressive per scaglioni di incremento imponibile, prescindendo da ogni riferimento di carattere temporale, determinerebbero nell'applicazione dell'imposta un onere fiscale più elevato per i trasferimenti immobiliari che si verificano a maggior distanza di tempo dall'acquisto, con disparità di trattamento fra i contribuenti.
Considerato che le indicate questioni, proposte dalle ordinanze di rimessione con varia prospettazione e con motivi in parte diversi, ma aventi contenuto sostanzialmente identico, richiedono, ai fini della decisione di questa Corte, una considerazione unitaria;
che, dopo l'udienza di discussione, é entrata in vigore la legge 16 dicembre 1977, n. 904, con la quale é stato tra l'altro stabilito che ai fini dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 e successive modificazioni, "la detrazione prevista dall'art. 14 del decreto stesso é elevata al dieci per cento, per ogni anno o frazione di anno superiore al semestre, successivo al 31 dicembre 1972, fino al 31 dicembre 1979" (art. 8, primo comma);
che detta disposizione, nei casi in cui il presupposto di applicazione dell'imposta si sia verificato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, "si applica quando il termine per la presentazione della dichiarazione non sia ancora scaduto alla data predetta, nonché agli effetti della definizione degli accertamenti in rettifica o d'ufficio relativi alle dichiarazioni presentate o che avrebbero dovuto essere presentate prima della data stessa";
che di conseguenza si rende necessario che i giudici a quibus riesaminino il loro giudizio sulla rilevanza delle proposte questioni di costituzionalità, tenendo conto della nuova normativa in vigore; che occorre pertanto disporre la restituzione degli atti.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1978.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1978.