Sentenza n. 4 del 1978
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SENTENZA N. 4

ANNO 1978

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE,

ha pronunciato la seguente

 

 

SENTENZA

 

 

nei giudizi riuniti, per conflitto di attribuzione, tra lo Stato e la Regione siciliana sorti per effetto:

 

a) del telegramma del Ministro per le finanze del 29 marzo 1976, n. 15/01615 e del decreto dello stesso Ministro in data 3 febbraio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 24 febbraio 1976;

 

b) della circolare n. 11332 dell'11 marzo 1976 e del decreto dell'Assessore per le finanze della Regione siciliana n. 173 del 1 aprile 1976;

 

c) del decreto 5 maggio 1977, emanato dal Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il Tesoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 7 maggio 1977.

 

Atti tutti relativi al versamento, da parte di Istituti di credito, delle imposte versate, in sede di autotassazione, nel territorio della Regione siciliana; ricorsi notificati, rispettivamente, il 21 aprile e il 9 giugno 1976 e il 4 luglio 1977, iscritti ai nn. 22 e 27 del registro 1976 e al n. 14 del registro 1977.

 

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri e della Regione siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 30 novembre 1977 il Giudice relatore Guido Astuti.

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

L'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, ha previsto, per le persone fisiche, il pagamento dell'imposta sul reddito mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito abilitate al versamento della imposta alla Tesoreria dello Stato. Il relativo regolamento emanato con decreto 3 febbraio 1976 (G.U. 24 febbraio 1976, n. 49) dal Ministro per le Finanze di concerto con il Ministro del Tesoro, stabilisce, tra l'altro, all'art. 2 che "l'azienda di credito delegata deve eseguire il pagamento direttamente alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, nella cui circoscrizione ha sede la dipendenza dell'azienda che ha ricevuto l'ordine di pagamento".

A fronte di tale normativa statale l'Assessore alle Finanze della Regione siciliana diramava la circolare 11 marzo 1976, n. 11332, con la quale si disponeva l'obbligo per le aziende di credito operanti nella Regione, delegate al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di effettuare il versamento delle somme relative non già alla Tesoreria provinciale dello Stato, bensì alla Cassa regionale.

Con nota n. 11800 del 15 marzo 1976 l'Assessore chiedeva al Ministero delle Finanze di confermare le istruzioni impartite con la citata circolare.

Il Ministro delle Finanze rispondeva in senso contrario con telegramma n. 15/01615 del 29 marzo 1976, inviato all'Assessore ed alla Associazione Bancaria Italiana.

Allora, con decreto 1 aprile 1976, n. 173, l'Assessore regionale alle Finanze disponeva, confermando la circolare numero 11332 dell'11 marzo 1976, il versamento nelle casse regionali da parte delle aziende di credito delegate.

Quindi, con atto notificato il 20 aprile 1976, il Presidente della Regione siciliana proponeva ricorso per regolamento di competenza, chiedendo alla Corte costituzionale di volere, previa sospensione degli atti impugnati, annullare il decreto ministeriale 3 febbraio 1976 ed il telegramma ministeriale n. 15/01615 del 29 marzo 1976, siccome lesivi della competenza della Regione in materia finanziaria, come fissata dagli artt. 20, 36 e 43 dello Statuto. Si costituiva il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, affermando la competenza statale in materia di riscossione delle imposte.

La richiesta di sospensione era respinta con ordinanza n. 115 del 6 maggio 1976 sul rilievo della inesistenza di gravi ragioni, essendo stato nel frattempo emanato il decreto assessoriale 1 aprile 1976, n. 173 con cui era stato disposto che nel territorio della Sicilia le aziende di credito delegate dovessero effettuare il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche direttamente agli uffici provinciali di cassa regionale.

Avverso tale decreto e, se del caso, avverso la circolare 11 marzo 1976, n. 11332 proponeva a sua volta conflitto di attribuzione il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto notificato il 9 giugno 1976, lamentando rientrare nella competenza dello Stato la materia inerente alla modalità di riscossione delle imposte. Si costituiva il Presidente della Regione siciliana affermando la piena legittimità degli atti impugnati, siccome rientranti nella competenza regionale.

La riscossione della imposta sul reddito delle persone fisiche é stata ancora modificata con D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, che all'art. 3 ne ha disposto il versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, anziché all'esattoria. A seguito di ciò é stato emanato il D.M. 5 maggio 1977 (G.U. n. 123 del 7 maggio 1977), il quale ha stabilito che il versamento dell'imposta da parte dell'azienda di credito deve essere fatto direttamente alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

Avverso tale decreto ha proposto nuovo ricorso, con atto notificato il 4 luglio 1977, la Regione Sicilia chiedendone l'annullamento, previa sospensione, siccome lesivo della propria autonomia. Si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, rilevando che il decreto non contesta la spettanza regionale del tributo, concernendo solo la sua riscossione.

Successivamente é stato emanato il D.M. 26 luglio 1977 (G.U. 6 agosto 1977, n. 214), che, modificando il precedente decreto ministeriale, ha disposto che le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato rilascino alle aziende di credito, all'atto del versamento, ove l'importo debba essere riservato alla Cassa regionale siciliana, un estratto del relativo vaglia del tesoro.

A seguito di ciò la Regione Sicilia ha rinunciato, con due atti del 5 ottobre 1977, entrambi ritualmente accettati, ai conflitti proposti con i ricorsi notificati il 20 aprile 1976 e 4 luglio 1977.

Inoltre, con decreto assessoriale 30 settembre 1977 é stato revocato il decreto 1 aprile 1976, contro cui aveva proposto ricorso lo Stato con atto notificato il 9 giugno 1976.

 

 

Considerato in diritto

 

 

1. - Con il primo ricorso indicato in epigrafe la Regione siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, chiedendo l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto emanato dal Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, in data 3 febbraio 1976, "Norme per l'attuazione dell'art. 17, terzo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576, concernente disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni", (G.U. 24 febbraio 1976, n. 49) e del telegramma del Ministro per le finanze in data 29 marzo 1976, n. 15/01615, confermativo della disposizione dell'art. 1 di detto decreto circa l'obbligo delle aziende di credito delegate dai contribuenti al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di eseguire il pagamento stesso alle sezioni di tesoreria provinciale.

La Regione assumeva l'invasione dell'ambito della propria competenza, in violazione degli artt. 36, 43, 20 dello Statuto speciale e 2, 6, 8 delle Norme di attuazione approvate con D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nonché degli artt. 113 e 134 della Costituzione, e 39 e 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87; e chiedeva quindi l'annullamento degli atti impugnati, previa occorrendo declaratoria della illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge n. 576 del 1975, denunciata in via incidentale ed eventuale in riferimento alle norme già ricordate.

2. - Con il secondo ricorso indicato in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Regione siciliana, per l'annullamento della circolare 11 marzo 1976, n. 11332 e del decreto 1 aprile 1976, n. 173 dell'Assessore per le finanze della Regione, sostenendo che gli atti emanati dallo Stato per l'attuazione del disposto dell'art. 17 della legge n. 576 del 1975 disciplinavano unicamente le modalità di riscossione dell'imposta, materia di competenza statale, e che comunque la Regione non avrebbe potuto annullare o modificare tali atti, né sospenderne l'esecuzione, per la pretesa lesione della propria sfera di attribuzioni.

3. - Con il terzo ricorso indicato in epigrafe la Regione siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione, chiedendo l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione, del decreto emanato in data 5 maggio 1977 dal Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro, recante "Modalità per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche mediante delega alle aziende di credito" (G.U. 7 maggio 1977, n. 123), in correlazione con le nuove disposizioni dettate dal D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920. La Regione denunciava la lesione della propria sfera di competenza per gli stessi motivi già esposti nel primo ricorso, proponendo altresì questione incidentale di legittimità, per i medesimi parametri costituzionali, dell'art. 3 bis del D.P.R. n. 920 del 1976.

4. - Nelle more dei giudizi, é stato emanato dal Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, il decreto 26 luglio 1977 (G.U. 6 agosto 1977, n. 214), con il quale, modificando le disposizioni del precedente decreto 5 maggio 1977, é stato stabilito che le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato rilascino alle aziende di credito delegate, all'atto del versamento, "un estratto del vaglia del Tesoro, quando l'importo debba essere riversato alla Cassa regionale siciliana", e che gli Uffici provinciali di detta Cassa, all'atto della ricezione del vaglia del Tesoro inoltrato dalle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, "rilascino alle aziende di credito quietanza per l'importo indicato sul vaglia medesimo".

A seguito di queste nuove disposizioni, la Regione siciliana ha prodotto in data 5 ottobre 1977 formali atti di rinunzia ai due ricorsi sopra indicati, ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, delle Norme integrative; detti atti sono stati ritualmente accettati dalla controparte.

Inoltre, con decreto 30 settembre 1977, n. 1223, l'Assessore per le finanze della Regione ha revocato il proprio decreto 1 aprile 1976, n. 173, e gli atti connessi, oggetto del conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Di conseguenza l'Avvocatura generale dello Stato, con atto 4 novembre 1977, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.

5. - I tre giudizi possono essere riuniti. In conformità alla giurisprudenza di questa Corte, é da dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri; e ai sensi dell'art. 27, quarto comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte, debbono dichiararsi estinti i due giudizi promossi dalla Regione siciliana.

 

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri in ordine alla circolare 11 marzo 1976, n. 11332, e al decreto 1 aprile 1976, n. 173 dell'Assessore per le finanze della Regione siciliana;

dichiara estinti per rinuncia i processi relativi ai ricorsi per conflitto di attribuzione sollevati dalla Regione siciliana: a) in relazione al telegramma del Ministro per le finanze 29 marzo 1976, n. 15/01615 e al decreto 3 febbraio 1976 dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro per il tesoro; b) in relazione al successivo decreto 5 maggio 1977 del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 1978.

 

 

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE

 

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 16 gennaio 1978.