Sentenza n. 3 del 1978
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SENTENZA N. 3

ANNO 1978

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione Sicilia, notificato il 25 giugno 1976, depositato in cancelleria il 1 luglio successivo ed iscritto al n. 29 del registro 1976, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del telegramma del Ministero delle finanze del 29 marzo 1976, n. 15/01627 concernente il versamento delle ritenute alla fonte relative all'imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche, effettuate dalle aziende di credito operanti in Sicilia, a norma dell'art. 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e dell'ultimo comma dell'art. 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

 

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 30 novembre 1977 il Giudice relatore Guido Astuti;

uditi l'avv. Guido Aula per la Regione Sicilia, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

Con ricorso notificato il 25 giugno 1976 la Regione siciliana proponeva ricorso per conflitto di attribuzione avverso il telegramma 29 marzo 1976, n. 15/01627 del Ministero delle finanze, con cui si era precisato l'obbligo del versamento alla Tesoreria dello Stato, ai sensi dell'art. 3, secondo comma lett. b), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, delle ritenute operate dalle aziende di credito all'atto della corresponsione degli utili riscossi sui titoli esteri, secondo quanto previsto dall'art. 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

Il telegramma impugnato avrebbe invaso la sfera delle attribuzioni regionali in tema di imposte riscosse nel territorio della Regione, come fissato negli artt. 20, 36 e 43 dello Statuto e 2 e 8 delle norme di attuazione dello Statuto stesso in materia finanziaria.

Inoltre, avendo l'Assessore alle finanze regionali già disposto, con circolare n. 3410 dell'8 gennaio 1976, che le aziende di credito aventi sede legale o amministrazione centrale in Sicilia provvedessero al versamento delle ritenute alla Cassa regionale, il Ministero non avrebbe potuto disporre diversamente, ma solo sollevare conflitto di attribuzione.

Si é costituito in giudizio, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri affermando la inammissibilità del ricorso, siccome proposto fuori termine e, comunque, la non autonomia dell'atto impugnato, meramente interpretativo della normativa esistente.

Il ricorso sarebbe comunque infondato avendo il telegramma impugnato riferimento solo alla riscossione del tributo, senza contestare la spettanza regionale dello stesso.

 

Considerato in diritto

 

1. - Con il ricorso indicato in epigrafe la Regione siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al telegramma del Ministro per le finanze in data 29 marzo 1976, n. 15/01627, con il quale, in contrasto con le disposizioni emanate dall'Assessore regionale per le finanze con circolare 8 gennaio 1976, é stato precisato che le ritenute effettuate dalla Banca d'Italia e dalle aziende di credito operanti in Sicilia sopra gli utili corrisposti agli aventi diritto sui titoli esteri, esclusi i titoli obbligazionari, depositati ai sensi del terzo comma dell'art. 5 del d.l. 6 giugno 1956, n. 476, a norma dell'art. 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e dell'art. 27, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, debbono essere versate alle Tesorerie provinciali dello Stato, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, lett. b), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anziché agli Uffici provinciali della Cassa regionale. La Regione assume che con detto telegramma é stato invaso l'ambito della sua competenza, con violazione degli artt. 20, 36 e 43 dello Statuto speciale e degli artt. 2 e 8 delle relative norme di attuazione emanate con D.P.R. n. 1074 del 1965, nonché degli artt. 113 e 134 Cost. e degli artt. 39 e 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in relazione ai principi enunciati dagli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E.

2. - Al ricorso resiste il Presidente del Consiglio dei ministri, che ne ha eccepito la inammissibilità, perché tardivamente proposto dopo la scadenza del termine di legge, e perché il telegramma ministeriale non conterrebbe alcun provvedimento, limitandosi a fornire precisazioni circa l'interpretazione delle richiamate norme di legge, cosicché il ricorso si convertirebbe in una impugnazione diretta di quelle norme, anch'essa tardiva e inammissibile. Nel merito il ricorso sarebbe comunque infondato, in  quanto le norme emanate dallo Stato non escludono in alcun modo la spettanza alla Regione del tributo, ma concernono esclusivamente le modalità della sua riscossione, senza con ciò attentare al potere regionale di riscossione diretta. Il disposto dell'art. 3, ultimo comma, lett. b), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, emanato in sede di riforma generale del sistema tributario, non comporta lesione della sfera di autonomia della Regione, e quand'anche richiedesse norme di coordinamento con la speciale disciplina delle entrate tributarie della Regione siciliana, a ciò non potrebbe certamente provvedere l'Assessore regionale per le finanze con proprie autonome istruzioni, contrastanti con la legge dello Stato.

3. - L'eccezione d’inammissibilità del ricorso per tardiva notificazione é fondata: il telegramma ministeriale del 29 marzo 1976, n. 15/01627 risulta pervenuto al competente Assessorato per le finanze della Regione siciliana in data 30 marzo 1976, e protocollato il 31 marzo al n. 13626; mentre il ricorso, in data 24 giugno 1976, é stato notificato il 25 giugno.

La difesa della Regione sostiene che l'Assessore, dopo aver replicato al telegramma ministeriale con proprio telegramma 2 aprile 1976, n. 13626, non avendo ottenuto soddisfazione, aveva invitato la Presidenza della Regione a proporre ricorso, con rapporto in data 22 aprile, che dagli atti prodotti in giudizio risulta pervenuto alla segreteria della Giunta il 26 aprile e all'ufficio legislativo e legale il 27 dello stesso mese. Ma questa tesi difensiva non può essere accolta: il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso, stabilito dall'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, decorre dalla notificazione o dall'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato, e tale conoscenza non può non ritenersi verificata con la consegna del telegramma ministeriale agli uffici dell'Assessore regionale per le finanze, che ad esso replicò in data 2 aprile; né può ammettersi, d'altra parte, che la tardiva comunicazione fatta dall'Assessore alla Presidenza della Regione, con l'invito a ricorrere, possa costituire evento idoneo a spostare la decorrenza del relativo termine, giustificando la notificazione dell'atto dopo quasi tre mesi.

Il ricorso deve quindi dichiararsi inammissibile per tardività, e l'accoglimento di questa eccezione assorbe l'esame dell'altro profilo di inammissibilità prospettato dall'Avvocatura dello Stato.

 

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione siciliana contro lo Stato, in relazione al telegramma del Ministro per le finanze 29 marzo 1976, n. 15/01627.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 1978.

 

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE

 

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 16 gennaio 1978.