ORDINANZA N. 166
ANNO 1977
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma terzo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica, norme sull'espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167 e 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), promosso con ordinanza emessa il 4 giugno 1973 dal tribunale di Firenze, nel procedimento civile vertente tra Fallimento Ballerini Alfonso, Casadei Rina Rosa e Nucci Nilo, nonché Ballerini Rolando, chiamato in causa, iscritta al n. 450 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 20 febbraio 1974.
Visto l'atto di costituzione di Nucci Nilo, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 30 novembre 1977 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone;
uditi gli avvocati Aldo Sandulli e Pompeo Magno, per Nucci ed il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con ordinanza 4 giugno 1973 il tribunale di Firenze ha sollevato in riferimento agli artt. 3 e 42, terzo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.16, terzo comma, legge 22 ottobre 1971, n. 865 (recante norme sull'edilizia residenziale pubblica), il quale fissa i criteri per la determinazione dell'indennità per le espropriazioni autorizzate ai sensi della predetta legge n. 865 del 1971;
che la questione é stata sollevata nel corso di un giudizio di scioglimento di una comunione di proprietà nel quale era sorta la necessità di accertare il valore del bene oggetto di controversia secondo i criteri fissati dal citato art. 16;
considerato che nel corso del presente giudizio di legittimità costituzionale é entrata in vigore la legge 28 gennaio 1977, n. 10 (recante norme per la edificabilità dei suoli), il cui art. 14 ha sostituito, con un nuovo testo, quello della disposizione denunziata, introducendo nuovi criteri di determinazione dell'indennità di espropriazione;
che secondo la difesa di Nucci Nilo questo mutamento della situazione normativa non inciderebbe sulla rilevanza della questione poiché nel giudizio a quo il valore del bene controverso dovrebbe essere accertato con riferimento al 1972 e, cioé, ad una data anteriore a quella della entrata in vigore della nuova disciplina;
che, peraltro, la verifica dell'esattezza di tale assunto riguardante l'identificazione della norma applicabile al rapporto controverso, rientra nell'esclusiva competenza del giudice a quo;
che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti al detto giudice perché rinnovi l'esame della rilevanza della questione prospettata con l'ordinanza in epigrafe alla stregua della mutata situazione di diritto determinatasi con l'entrata in vigore della già citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1977.