ORDINANZA N. 156
ANNO 1977
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.lg.lgt. 23 agosto 1917, n. 1450 (provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura), nelle parti in cui richiama gli artt. 32, 33 e 34 della legge 31 gennaio 1904, n. 51, promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 1974 dal tribunale di Cremona nel procedimento civile vertente tra l'INAIL e Miragoli Gesuina ed altro, iscritta al n. 533 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 19 febbraio 1975.
Visti gli atti di costituzione dell'INAIL e della società assicuratrice italiana;
udito nell'udienza pubblica del 9 novembre 1977 il Giudice relatore Edoardo Volterra:
udito l'avv. Massimo Ungaro per l'INAIL.
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il tribunale di Cremona ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
a) dell'art. 17 del d.lg.lgt. 23 agosto 1917, n. 1450, nelle parti in cui, richiamando gli artt. 32, 33 e 34 del r.d. 31 gennaio 1904, n. 51, limita la responsabilità civile del datore di lavoro, per infortunio derivante dal reato, all'ipotesi in cui questo reato sia stato commesso dagli incaricati della direzione o sorveglianza del lavoro e non anche da altri dipendenti del cui fatto debba rispondere secondo il codice civile;
b) del medesimo art. 17, nella parte in cui non limita il quantum ripetibile dall'INAIL al risarcimento dovuto dal datore di lavoro nell'ipotesi di colpa concorrente dell'infortunato;
c) del medesimo art. 17, nella parte in cui prevede che la sentenza penale di condanna, nei confronti del dipendente responsabile, abbia autorità di giudicato nei confronti della persona civilmente responsabile che non abbia partecipato al giudizio penale.
Considerato che lo stesso tribunale di Cremona con ordinanza di remissione degli atti a questa Corte, emessa l'11 novembre 1971, aveva ritenuto applicabile alla specie di cui é giudizio, il d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che ha interamente sostituito, nella materia degli infortuni e malattie professionali in agricoltura, il d.l.l. 23 agosto 1917, n. 1450;
che il medesimo tribunale non ha esaminato se il t.u. 31 gennaio 1904, n. 51, richiamato dal denunziato art. 17 del d.lg.lgt. 23 agosto 1917, n. 1450, sia stato abrogato dall'art. 16 del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765;
che il giudice a quo non motiva in ordine all'applicabilità della norma impugnata, ma si limita a riprodurre, senza farle proprie, deduzioni della parte convenuta.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al tribunale di Cremona, perché riesamini la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, promossa con l'ordinanza in epigrafe.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1977.