ORDINANZA N. 147
ANNO 1977
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 8 aprile 1974, n. 98 (Nuova legge sulle intercettazioni telefoniche), in relazione all'art. 226 quinquies cod. proc. pen., promosso con ordinanza emessa il 10 febbraio 1975 dalla Sezione istruttoria della Corte d'appello di Roma, nel procedimento penale contro Alberti Gerlando ed altri, iscritta al n. 499 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 246 del 15 settembre 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1977 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;
ritenuto che l'ordinanza in epigrafe citata ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 8 aprile 1974, n. 98, in relazione all'art. 226 quinquies cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3 e 112 della Costituzione;
considerato che la medesima questione é stata dichiarata non fondata, nei sensi della motivazione, con sentenza n. 120 del 1975, e manifestamente infondata con ordinanza n. 133 del 1977, in riferimento agli stessi articoli della Costituzione;
che non vengono addotti argomenti nuovi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 8 aprile 1974, n. 98 (Nuova legge sulle intercettazioni telefoniche) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata, e già dichiarata non fondata, nei sensi della motivazione, con la sentenza n. 120 del 1975.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1977.