ORDINANZA N. 145
ANNO 1977
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo), ed allegate tabelle, e dell'art. 16 della legge 18 marzo 1968, n. 249 (Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali), nel testo modificato dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, promosso con ordinanza emessa il 29 ottobre 1975 dal tribunale amministrativo regionale per la Campania, nel corso del giudizio promosso da Battaglini Angelino contro il Ministero della pubblica istruzione, iscritta al n. 412 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 7 luglio 1976.
Visti gli atti di costituzione di Battaglini Angelino, del Ministero della pubblica istruzione, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1977 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen;
Ritenuto che nel giudizio in epigrafe indicato é stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, e allegate tabelle, e 16 della legge 18 marzo 1968, n. 249, nel testo modificato dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, in riferimento agli artt. 3, 36, 76 e 97 della Costituzione;
Considerato che questa Corte ha già esaminato la detta questione con la sentenza n. 228 del 1976 e l'ha ritenuta non fondata;
Considerato altresì che nell'ordinanza di rimessione degli atti a questa Corte non sono state prospettate nuove argomentazioni o indicati nuovi profili in relazione ai quali la Corte possa mutare orientamento.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative sui giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo), ed allegate tabelle, e dell'art. 16 della legge 18 marzo 1968, n. 249 (Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali), nel testo modificato dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 76 e 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Campania con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1977.