Ordinanza n. 136 del 1977
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ORDINANZA N. 136

ANNO 1977

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), così come modificati e sostituiti dagli articoli 1 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 dicembre 1975 dal pretore di Firenze, iscritta al n. 194 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 dell'anno 1976;

2) ordinanza emessa il 13 gennaio 1976 dal pretore di Bari, iscritta al n. 230 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125 dell'anno 1976;

3) ordinanza emessa il 19 novembre 1975 dal pretore di Bra, iscritta al n. 235 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125 dell'anno 1976;

4) ordinanza emessa il 19 novembre 1975 dal pretore di Pontedera, iscritta al n. 274 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 139 dell'anno 1976;

5) ordinanza emessa il 26 gennaio 1976 dal pretore di Cuneo, iscritta al n. 276 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 139 dell'anno 1976;

6) ordinanza emessa il 19 gennaio 1976 dal pretore di Udine, iscritta al n. 282 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 139 dell'anno 1976;

7) ordinanza emessa il 27 novembre l975 dal pretore di Napoli, iscritta al n. 283 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 dell'anno 1976;

8) ordinanza emessa il 20 ottobre 1975 dal tribunale di Firenze, iscritta al n. 354 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 dell'anno 1976;

9) ordinanza emessa il 26 marzo 1976 dal pretore di Enna, iscritta al n. 383 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 dell'anno 1976;

10) ordinanza emessa il 15 marzo 1976 dal pretore di San Daniele del Friuli, iscritta al n. 392 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 dell'anno 1976;

11) ordinanza emessa l'11 febbraio 1976 dal pretore di Ravenna, iscritta al n. 411 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 dell'anno 1976;

12) ordinanza emessa il 30 marzo 1976 dal giudice istruttore del tribunale di Cagliari, iscritta al n. 429 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 dell'anno 1976;

13) ordinanza emessa il 24 aprile 1976 dal pretore di Bologna, iscritta al n. 482 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 dell'anno 1976;

14) ordinanza emessa il 28 aprile 1976 dal pretore di Fidenza, iscritta al n. 511 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 246 dell'anno 1976;

15) ordinanza emessa il 4 maggio 1976 dal pretore di Messina, iscritta al n. 528 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 dell'anno 1976;

16) ordinanza emessa il 3 maggio 1976 dal pretore di Gorizia, iscritta al n. 548 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 dell'anno 1976;

17) ordinanza emessa il 21 maggio 1976 dal pretore di Gorizia, iscritta al n. 550 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 246 dell'anno 1976;

18) ordinanza emessa l'8 giugno 1976 dal pretore di Torino, iscritta al n. 588 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 274 dell'anno 1976;

19) ordinanze emesse il 26 marzo e il 6 aprile 1976 dal pretore di Saluzzo, iscritte ai nn. 620, 621 e 622 del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 300 e 321 dell'anno 1976;

20) ordinanza emessa il 27 aprile 1976 dal pretore di Gela, iscritta al n. 721 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10 dell'anno 1977.

Visto l'atto di costituzione di Casali Danilo e Graziani Antonio (ord. n. 411/76), nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 giugno 1977 il Giudice relatore Guglielmo Roechrssen.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe sono state sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 21, 41 e 43 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva); 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), così come modificati e sostituiti dagli artt. 1 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nella parte in cui riservano in esclusiva allo Stato l'installazione e l'esercizio anche degli impianti locali radiotelevisivi via etere;

considerato che questa Corte, con sentenza n. 202 del 1976, ha già deciso identiche questioni dichiarando l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nella parte in cui non consentono, previa autorizzazione statale, l'installazione e l'esercizio d'impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale;

che, per effetto di tale decisione, gli artt. 1, 2 e 45 della legge n. 103 del 1975 e gli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. n. 156 del 1973, così come modificati e sostituiti dagli anzidetti artt. 1 e 45 della legge n. 103 del 1975, nella parte in cui riservano in esclusiva allo Stato l'installazione e l'esercizio degli impianti locali radiotelevisivi via etere, hanno cessato di avere efficacia, ai sensi dell'art. 136 della Costituzione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata con le ordinanze in epigrafe, degli artt. 1, 2 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva); 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del t.u. delle disposizioni in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), così come modificati e sostituiti dagli artt. 1 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, già dichiarati costituzionalmente illegittimi con la sentenza n. 202 del 1976 , nella parte in cui non consentono, previa autorizzazione statale, l'installazione e l'esercizio d'impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1977.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1977.