SENTENZA N. 128
ANNO 1977
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 18 marzo 1958, n. 311 (Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari), con particolare riguardo alla tabella "B"; della legge 18 marzo 1958, n. 349 (Norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari), con particolare riguardo all'art. 33; della legge 26 gennaio 1962, n. 16 (Provvidenze a favore del personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione superiore e del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio Vesuviano), promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1974 dal Consiglio di Stato - sezione VI giurisdizionale, sui ricorsi di Pietro Spanio e Carlo Pellizzari contro il Ministero della pubblica istruzione, iscritta al n. 630 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58 del 3 marzo 1976.
Visti gli atti di costituzione di Spanio Pietro e Pellizzari Carlo, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 15 giugno 1977 il Giudice relatore Michele Rossano;
uditi l'avv. Aldo Sandolli per Spanio e Pellizzari, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giacomo Mataloni, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Con due distinti esposti in data 16 giugno 1972 il prof. Pietro Spanio, Direttore della scuola autonoma di ostetricia di Trieste, ed il prof. Carlo Pellizzari, Direttore della scuola autonoma di ostetricia di Venezia, chiesero al Ministero della pubblica istruzione il riconoscimento del diritto al trattamento economico previsto per i professori universitari dalla legge 26 gennaio 1962, n. 16 (Provvidenze a favore del personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione superiore) la conseguente corresponsione degli arretrati nella misura risultante dall'applicazione dei coefficienti della tabella A, allegata alla stessa legge.
Avverso i provvedimenti di rigetto 27 luglio e 28 ottobre 1972 del Ministero della pubblica istruzione i professori Spanio e Pellizzari proposero due separati ricorsi al Consiglio di Stato con atti 9 e 20 novembre 1972, denunciando la violazione della legge 26 gennaio 1962, n. 16; dell'art. 8 r.d.l. 15 ottobre 1936, n. 2128; della legge 18 marzo 1958, n. 311; della legge 18 marzo 1958, n. 349; del r.d.l. 22 maggio 1924, n. 744;
nonché dell'art. 12 cpv. delle preleggi.
Il Ministero della pubblica istruzione si costituì in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, e chiese il rigetto dei ricorsi.
I ricorrenti, con note illustrative 20 ottobre 1974, sollevarono, in via subordinata, la questione di legittimità costituzionale "relativa alle leggi 311/1958, 349/1958, 16/1962, 1079/1970, e relative tabelle, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione e con il principio costituzionale di ragionevolezza nell'esercizio della funzione legislativa".
Il Consiglio di Stato, Sez. VI giurisdizionale, con ordinanza 5 novembre 1974 (pervenuta a questa Corte il 30 dicembre 1975), ha ritenuto rilevanti ai fini della decisione della controversia e non manifestamente infondate le questioni prospettate dai ricorrenti e concernenti "la legittimità costituzionale delle disposizioni delle leggi: n. 311 del 18 marzo 1958, con particolare riguardo alla tabella B; n. 349 del 18 marzo 1958, con particolare riguardo all'art. 33; n. 16 del 26 gennaio 1962; in quanto in contrasto con gli artt. 3 e 36 della Carta costituzionale".
L'ordinanza é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 3 marzo 1976.
Nel giudizio davanti a questa Corte si sono costituite le parti private, professori Spanio e Pellizzari, con deduzioni depositate il 19 giugno 1975 ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto depositato il 23 marzo 1976.
Le parti private hanno chiesto alla Corte di voler dichiarare costituzionalmente illegittime le disposizioni deferite al suo giudizio.
L'Avvocato generale dello Stato ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità - per difetto di rilevanza nel procedimento davanti al Consiglio di Stato - delle questioni per quanto concernono il trattamento economico dei professori e degli assistenti universitari e di tutti i professori direttori delle Scuole Autonome di Ostetricia in generale. Ha, poi, chiesto che siano dichiarate non fondate le questioni che devono essere limitate alle disposizioni particolari che stabiliscono il trattamento economico dei due professori direttori delle Scuole di Ostetricia di Trieste e di Venezia, determinato per legge in ragione della loro posizione di impiegati dello Stato, differenziata rispetto a quella degli altri professori direttori delle Scuole Autonome di Ostetricia.
Considerato in diritto
1. - La Corte é chiamata a decidere se siano fondate le questioni di legittimità costituzionale relative alle leggi: n. 311 del 18 marzo 1958 (Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari), con particolare riguardo alla tabella B; n. 349 del 18 marzo 1958 (Norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari), con particolare riguardo all'art. 33; n. 16 del 26 gennaio 1962 (Provvidenze a favore del personale insegnante delle università e degli Istituti di istruzione superiore e del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano), per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Secondo il Consiglio di Stato le disposizioni concernenti il trattamento economico dei professori direttori delle Scuole Autonome di Ostetricia potrebbero rivelarsi in contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione poiché questi professori sono, nel sistema del personale docente di tutti gli ordini e gradi, l'unica categoria che non ha avuto una progressione economica, nemmeno in occasione della nomina ad ordinario, pur essendo essi "assunti e vagliati" con modalità non diverse da quelle dei professori universitari (che hanno sempre avuto e continuano ad avere una notevolissima progressione economica) e pur espletando compiti in certa misura assimilabili a quelli dei professori universitari, in quanto sono assolti da questi ultimi in sede universitaria.
2. - Non é fondata l'eccezione dell'Avvocatura generale dello Stato di inammissibilità delle questioni per quanto attengono alla disciplina generale del trattamento dei professori e degli assistenti universitari e dei professori direttori delle Scuole Autonome di Ostetricia, di tal ché l'esame delle questioni dovrebbe essere limitato alle norme che concernono i due professori direttori delle Scuole di Ostetricia di Trieste e di Venezia.
In vero, come esattamente é considerato nell'ordinanza di rinvio, i ricorrenti, affermando di avere diritto al trattamento economico dei professori universitari, hanno proposto i ricorsi con riferimenti alla disciplina in genere del trattamento dei professori universitari e degli assistenti universitari, ed all'articolo 8 del r.d.l. 15 ottobre 1936, n. 2128 (Ordinamento delle Scuole di Ostetricia e disciplina giuridica della professione di levatrice), che riguarda non i soli professori direttori delle Scuole Autonome di Ostetricia di Trieste e di Venezia, ma tutti i professori delle Scuole Autonome di Ostetricia.
3. - Le questioni non sono fondate.
Il r.d.l. 15 ottobre 1936, n. 2128 (Ordinamento delle Scuole di Ostetricia e disciplina giuridica della professione di levatrice), convertito nella legge 25 marzo 1937, n. 921, prescrive, nell'art. 1: "Gli studi per il conseguimento del diploma di levatrice si compiono: "a) nelle Scuole di Ostetricia annesse alle Cliniche ostetrico- ginecologiche delle Università..."; "b) nelle Scuole di Ostetricia autonome istituite o che possano essere istituite a norma dell'articolo seguente, a totale carico di enti e di privati che con convenzione assumano l'impegno di far fronte alle relative spese".
Per le scuole di cui alla lettera a) le funzioni di direttore sono esercitate dal direttore della Clinica ostetrico-ginecologica dell'Università, cui le Scuole sono annesse (art. 7 citato decreto n. 2128 del 1936); lo stesso direttore ha l'obbligo di dirigere le Scuole e di impartirvi l'insegnamento (art. 11 r.d. 24 luglio 1940, n. 1630 nuovo regolamento per le Scuole di ostetricia).
Nelle Scuole di ostetricia autonome, invece, le funzioni di direttore sono esercitate da un professore - direttore, nominato per concorso o per trasferimento. Ai professori - direttori di queste Scuole autonome "si applicano, in quanto sia possibile, le disposizioni sullo stato giuridico dei professori universitari, comprese quelle per i concorsi, le nomine, i conferimenti del grado di ordinario, i trasferimenti, gli incarichi e le supplenze" (art. 8 menzionato decreto n. 2128 del 1936).
Solo i professori-direttori e gli assistenti delle due Scuole autonome di ostetricia di Trieste e di Venezia sono impiegati dello Stato (art. 12 r.d.l. n. 2128 del 1936; tabella 34 allegata al r.d. 11 novembre 1923, n. 2395 e integrata con il r.d.l. 22 maggio 1924, n. 1084).
Tanto precisato, questa Corte ritiene che non sussista la denunciata violazione dell'art. 3 della Costituzione perché la situazione dei professori delle Scuole di ostetricia autonome é diversa da quella dei professori universitari.
In vero i professori-direttori delle Scuole di ostetricia autonome esercitano attività di insegnamento solo nell'ambito delle stesse scuole, ove si svolgono i corsi per il conseguimento del diploma di ostetrica, che non possono considerarsi a livello universitario, mentre i professori universitari hanno le funzioni principali di impartire l'insegnamento agli studenti della Facoltà di medicina e chirurgia; a tali funzioni si aggiungono quelle di direttore delle Cliniche universitarie ostetrico-ginecologiche e di direttore e docente delle Scuole di ostetricia annesse alle Cliniche universitarie.
Pertanto, la circostanza - che il professore universitario, direttore della Clinica ostetrico- ginecologica dell'Università, impartisca l'insegnamento anche nella Scuola di ostetricia annessa alla medesima Clinica - non é sufficiente a far considerare i compiti dei professori-direttori delle Scuole autonome di ostetricia "in certa misura assimilabili a quelli dei professori universitari", come ha affermato il Consiglio di Stato nell'ordinanza di rinvio.
Le funzioni di docente del professore universitario, essendo esercitate sia nella Clinica universitaria sia nelle Scuole di ostetricia, non sono uguali o assimilabili a quelle dei professori- direttori delle Scuole autonome di ostetricia.
Il trattamento economico spetta ai professori universitari per le loro primarie funzioni, che sono quelle di impartire l'insegnamento agli studenti universitari, e non per l'ulteriore attività di insegnamento nelle Scuole di ostetricia annesse alle Cliniche universitarie.
Dalla ritenuta mancanza di contrasto delle norme impugnate con l'art. 3 della Costituzione consegue che non é fondata neppure la questione di legittimità delle stesse norme in riferimento all'art. 36 della Costituzione.
Le due questioni, infatti, sono strettamente interdipendenti in quanto la violazione dell'art. 36 della Costituzione é stata dedotta sotto il profilo che ai due professori delle Scuole di ostetricia di Trieste e di Venezia spetta lo stesso trattamento economico previsto per i professori universitari dato che i loro compiti sono "assimilabili a quelli dei professori universitari".
4. - Non compete a questa Corte pronunciare sul fondamento della questione prospettata dal difensore delle parti private, secondo cui le norme impugnate vanno interpretate con particolare riguardo all'art. 8 del r.d.l. n. 2128 del 1936 ed all'art. 7 del d.P.R. n. 1079 del 28 dicembre 1970 nel senso che già spetta ai soli due professori di Trieste e di Venezia il trattamento economico previsto per i professori universitari. É competente il giudice amministrativo a pronunciare, alla stregua dei principi fondamentali di ermeneutica, se la questione possa ritenersi fondata sulla base: dell'art. 8 del r.d.l. n. 2128 del 1936, che ebbe ad affermare l'applicabilità "in quanto possibile" delle disposizioni sullo stato giuridico dei professori universitari a tutti i professori delle scuole autonome di ostetricia;
dell'art. 33 della legge n. 349 del 18 marzo 1958, che assegnò ai soli due professori-direttori delle scuole di Trieste e di Venezia, per la loro particolare posizione di impiegati statali, il coefficiente di stipendio 402, eguale a quello attribuito ai professori universitari straordinari con l'art. 16 e tabella B legge n. 311 del 1958; nonché dell'art. 7 d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 311 (Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari), con particolare riguardo alla tabella B; della legge 18 marzo 1958, n. 349 (Norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari), con particolare riguardo all'art. 33; e della legge 26 gennaio 1962, n. 16 (Provvidenze a favore del personale insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano), sollevate dal Consiglio di stato - Sez. VI Giurisdizionale - con ordinanza 5 novembre 1974, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1977.