Ordinanza n. 116 del 1977
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ORDINANZA N. 116

ANNO 1977

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Leopoldo ELIA

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 21 aprile 1976 della Provincia autonoma di Bolzano recante: "Modifica alla disciplina della indennità integrativa speciale provinciale", promosso con ricorso dal Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 7 maggio 1976, depositato in cancelleria il 17 successivo ed iscritto al n. 18 del registro 1976.

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 1977 il Giudice relatore Luigi Oggioni;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente, e l'avv. Giuseppe Guarino, per la Regione.

Ritenuto che la Presidenza del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità contro la legge della Provincia di Bolzano riapprovata il 21 aprile 1976 concernente l'indennità integrativa speciale dovuta ai dipendenti statali ed estesa ai dipendenti provinciali con legge della Provincia n. 16 del 1964.

Ritenuto che la questione viene proposta in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. in quanto, risultando l'indennità da corrispondere ai dipendenti provinciali di Bolzano quantitativamente maggiore in confronto di quella corrisposta "ad altri dipendenti della stessa Regione Trentino-Alto Adige nonché ad altri dipendenti di altre provincie e regioni dello Stato" ne conseguirebbe una inammissibile disparità di trattamento ed una alterazione nella proporzionalità di retribuzione.

Ritenuto che la normativa in materia comprende due testi e cioé la legge nazionale 10 febbraio 1953, n. 62, secondo cui (art. 67) il personale di ruolo regionale non può disporre di trattamento economico più favorevole di quello del personale statale e la legge provinciale di Bolzano 12 novembre 1964, n. 16, secondo cui (art. 24) l'indennità integrativa speciale va corrisposta al personale dell'Amministrazione provinciale nella misura corrisposta ai dipendenti statali.

Ritenuto che la difesa della Provincia ammette che la legge impugnata dà luogo, nei confronti della legge nazionale n. 364 del 1975, ad un superamento di livello dell'indennità "per non essersi uniformata alle specifiche norme ed alle concrete determinazioni di valore dei punti di variazione dettate dalla normativa statale" e che, inoltre, la legge provinciale impugnata accorda un aumento extra di L. 45.000 mensili della indennità a decorrere dal luglio 1975.

Rilevato, tuttavia, che la Provincia richiama il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige), per sostenere, in contrapposizione dell'assunto della Presidenza del Consiglio, che la legge impugnata non si é discostata dall'osservanza dei "principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato" da considerarsi distinti e diversi dai principi stabiliti da leggi statali.

Considerato che, indipendentemente da questa prospettazione, trattandosi di ricorso incentrato sulla asserita violazione dell'art. 3 Cost. (e, conseguentemente, dell'art. 36) va ritenuto congruo, nel caso, addivenire, preliminarmente, ad una indagine globale, che consenta di acquisire dati concreti e analitici, di paragone e di confronto, riguardanti l'attuazione effettuata dallo Stato e dagli enti pubblici in genere e da quelli territoriali in particolare (tra cui le Regioni a statuto ordinario e speciale) dell'aggiornamento dell'indennità integrativa speciale, considerata quale "congegno di scala mobile" analogo a quello previsto nel campo privato.

Che ritiensi parimenti utile estendere l'indagine conoscitiva alla incidenza percentuale della sopraddetta applicazione sul trattamento complessivo dei dipendenti.

Che sono da ritenere qualificati al compimento delle indagini di cui sopra sia la ricorrente Presidenza del Consiglio sia il Ministero dell'interno, nonché, per la parte che lo riguarda, il Commissario del Governo presso la Regione Trentino-Alto Adige.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

sospesa ogni pronuncia sul ricorso proposto come in epigrafe dal Presidente del Consiglio dei ministri contro la legge della Provincia di Bolzano riapprovata il 21 aprile 1976: ordina alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'interno ed al Commissario del Governo presso la Regione Trentino-Alto Adige di provvedere entro mesi quattro dalla comunicazione del presente provvedimento, alla esibizione in giudizio dei dati concreti e analitici riguardanti l'attuazione da parte degli enti pubblici in genere e di quelli territoriali in ispecie, dell'aggiornamento dell'indennità integrativa speciale, nonché riguardanti l'incidenza percentuale della sopraddetta applicazione sul trattamento complessivo dei dipendenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 9 giugno 1977.