Sentenza n. 92 del 1977
 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 92

ANNO 1977

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 11 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e 34 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali e tutela delle lavoratrici madri), promosso con ordinanza emessa il 18 ottobre 1974 dal pretore di Arezzo, nel procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e la società S.p.a. Industrie Buitoni - Perugina, iscritta al n. 463 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 3 gennaio 1975.

Visto l'atto di costituzione dell'INPS, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 1977 il Giudice relatore Leonetto Amadei;

uditi l'avv. Mariano Petrina, per l'INPS, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Su ricorso dell'INPS, in persona del suo Presidente pro - tempore, il pretore di Arezzo, con decreto 22 maggio 1974, ingiungeva alla S.p.a. Buitoni con sede in Perugia via Cortonese 4 e stabilimento in San Sepolcro, in persona del legale rappresentante, il pagamento della somma di lire 8.835.982, che l'Istituto ricorrente assumeva dovuta a titolo di contributi assicurativi e previdenziali, nonché di sanzioni civili per il periodo dal 10 gennaio 1972 al 31 gennaio 1973.

Avverso tale decreto, con atto notificato il 28 giugno 1974, proponeva opposizione la S.p.a. I.B.P. Industrie Buitoni Perugina con sede in Perugia, in persona del legale rappresentante, deducendo, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 8 e 11 legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e 34 legge 30 dicembre 1971, n. 1204, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione. In breve l'opponente sosteneva che, con le disposizioni citate, il legislatore aveva stabilito una discriminazione tra imprenditori economici nel contesto di una situazione di identica natura, prevedendo per quelli che avevano istituito asili-nido aziendali in base alla legge 26 agosto 1950, n. 860, l'obbligo di mantenere e gestire gli asili medesimi nonché di versare dei contributi all'INPS, e per quelli che non avevano ottemperato alla legge n. 860 del 1950 citata soltanto l'obbligo contributivo nella stessa misura.

Il pretore accoglieva l'eccezione dichiarandola non manifestamente infondata perché, per i datori di lavoro che avessero istituito camere di allattamento e nidi aziendali funzionanti alla data del 15 febbraio 1971 il legislatore avrebbe dovuto correlativamente stabilire l'esonero dal versamento del contributo previsto nell'art. 8 legge 1044 del 1971; e ciò in via provvisoria, fino a quando, in applicazione del capoverso dell'art. 34 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, il competente Ispettorato del lavoro non avesse autorizzato, tenuto conto delle esigenze delle lavoratrici occupate nelle aziende in relazione all'attuazione del piano quinquennale per l'istituzione degli asili-nido comunali, la chiusura delle camere di allattamento e degli asili-nido aziendali.

Pertanto, a parere del pretore, sono da ritenere incostituzionali (e quindi da rimettere all'esame della Corte) sia l'art. 8 della legge 1044 del 1971 sia l'art. 34 della legge 1204 del 1971 perché o si ritiene che i datori di lavoro rispettosi delle norme della vecchia legge debbano essere provvisoriamente esonerati dal versamento del maggior contributo, ovvero che gli stessi possano legittimamente chiudere le camere di allattamento e gli asili-nido già apprestati.

Si costituiva in giudizio l'INPS il quale sosteneva che:

a) il temporaneo mantenimento degli asili-nido costituiti dai datori di lavoro in base alle abrogate disposizioni, risponde ad insopprimibili esigenze di carattere transitorio connesse con la progressiva attuazione del nuovo sistema di assistenza; b) che tale provvisorio mantenimento non può considerarsi lesivo dell'art. 3 della Costituzione, anche perché deve ragionevolmente ritenersi che gli inadempimenti all'obbligo sancito dall'art. 11 della legge n. 860/1950, nei ventuno anni in cui detta norma é rimasta in vigore, siano stati debitamente perseguiti a termini del successivo art. 33, lett. b, della legge stessa.

Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza in epigrafe il pretore di Arezzo prospetta la questione di legittimità costituzionale degli articoli 8 e lì della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e 34 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Si osserva che con l'art. 11 della legge 26 agosto 1950, n. 860, veniva fatto obbligo ai datori di lavoro di istituire "una camera di allattamento nelle dipendenze dei locali di lavoro per tutti i figli delle lavoratrici dipendenti, quando nella azienda siano occupate almeno trenta donne coniugate di età non superiore ai 50 anni". In sostituzione della camera di allattamento il datore di lavoro poteva istituire "nelle adiacenze dei locali di lavoro un asilo-nido per l'allattamento, l'alimentazione e la custodia dei bambini di età non superiore ai tre anni, delle lavoratrici dipendenti ecc.".

Che successivamente, con la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, l'art. 11 della legge del 1950 veniva abrogato e con l'art. 8 veniva aumentata dello 0,10% "l'aliquota contributiva dovuta dai datori di lavoro al fondo adeguamento pensioni". Tale aliquota, a norma dell'art. 9 della legge, doveva servire ad alimentare lo speciale fondo per gli asili-nido di cui al precedente art. 2 sottraendo, così, le imprese private all'obbligo di ottemperare a quel particolare servizio di assistenza sociale.

Che infine, con l'art. 34 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, si stabiliva in via transitoria che continuassero ad avere applicazione le disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 26 agosto 1950, n. 860, nei confronti dei "datori di lavoro che, ai sensi della legge stessa abbiano istituito camere di allattamento o asili nido aziendali funzionanti alla data del 15 dicembre 1971". Soggiungeva poi nel secondo comma che "l'ispettorato del lavoro... può autorizzare la chiusura delle camere di allattamento e degli asili- nido aziendali... in relazione alle effettive esigenze delle lavoratrici occupate nell'azienda".

2. - Pertanto, dopo la emanazione di quest'ultima legge, si erano costituite tre diverse categorie di aziende: quelle che, al 15 dicembre 1971 non avevano ancora istituito asili-nido, quelle che, avendoli istituiti, erano state però autorizzate dall'ispettorato del lavoro a chiuderli e quelle, infine, che li avevano in attività anche dopo il 15 dicembre 1971.

Le tre categorie erano peraltro tenute, come tutte le aziende in genere, con personale femminile o meno, al pagamento dell'aliquota contributiva dello 0,10% fissata dall'art. 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044. Era sorta in conseguenza una evidente disparità di trattamento fra le aziende che mai avendo istituito camere di allattamento o asili nido erano incorse in una ammenda (da L.10.000 a 100.000) che, dichiarata scarsamente efficace nella ordinanza del giudice, era stata, del resto, soppressa dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044; quelle che, autorizzate dall'ispettorato del lavoro, avevano cessato l'esercizio ditale attività assistenziale, e quelle che invece venivano obbligate a mantenere efficiente la stessa attività se funzionante alla data del 15 dicembre 1971 (art. 34 legge 30 dicembre 1971, n. 1204). Per queste ultime aziende avrebbe dovuto il legislatore, secondo l'ordinanza del pretore di Arezzo, o esentarle dal pagamento del maggior contributo, o autorizzarle alla chiusura delle camere di allattamento o degli asili-nido.

3. - La questione é fondata. E non tanto per il raffronto fra gli artt. 8 e 11 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e l'art. 3 della Costituzione, ma per quello dell'art. 34 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, ed il citato art. 3 della Costituzione. Non violano, infatti, quest'ultima norma gli artt. 8 e 11 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044. Non il primo, per la ragione che la maggiorazione di aliquota viene a gravare tutti i datori di lavoro abbiano o no alle loro dipendenze personale femminile e quindi con coerente salvaguardia del principio di eguaglianza. Non il secondo, dato che con lo stesso viene puramente abrogato l'art. 11 della legge 26 agosto 1950, n. 860, per la considerazione che intendeva la norma concentrare nella mano pubblica col concorso finanziario dello Stato, le dette provvidenze.

É invece l'art. 34 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, che si trova in netto contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Facendo rivivere, sia pure in via transitoria, l'art. 11 della legge istitutiva degli asili-nido per le sole aziende che li avessero in attività. al 15 dicembre 1971, ha concorso a gravarle di una duplicità di oneri (spese per la conduzione degli asili nido in aggiunta alla maggiorazione dello 0,10% sui contributi), oneri che non sopportano vuoi le aziende che non ottemperarono all'obbligo della loro istituzione, vuoi le aziende che furono autorizzate a chiuderli o che comunque non li avevano, a quella data, in esercizio.

E poiché la censura di legittimità costituzionale non può, per quanto sopra spiegato, investire la norma di applicazione del maggior contributo, é l'obbligo del mantenimento degli asili-nido che contrasta con l'art. 3 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 34 legge 30 dicembre 1971, n. 1204, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che le disposizioni dell'art. 11 della legge 26 agosto 1950, n. 860, continuano ad applicarsi in via transitoria ai datori di lavoro che, ai sensi della legge stessa, abbiano istituito camere di allattamento o asili-nido aziendali funzionanti alla data del 15 dicembre 1971, sollevata dal pretore di Arezzo, con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 11 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, sollevata con la citata ordinanza, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 30 maggio 1977.