ORDINANZA N. 83
ANNO 1977
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 4 luglio 1974, n. 35, della Regione Toscana (difesa della fauna e regolamentazione dell'attività venatoria), promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 1975 dal tribunale di Pisa nel procedimento penale a carico di Mauro Orzalesi ed altro, iscritta al n. 489 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 313 del 26 novembre 1975.
Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1977 il Giudice relatore Nicola Reale.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 14 luglio 1975 nel corso di procedimento penale a carico di Orzalesi Mauro e altro (imputati delle contravvenzioni previste dagli artt. 14, n. 1, 38 e 43 del t.u. delle leggi sulla caccia di cui al r.d. 5 giugno 1939, n. l016, entrambe punite esclusivamente con la pena dell'ammenda), il tribunale di Pisa ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge Regione Toscana 4 luglio 1974, n. 35, avente ad oggetto la difesa della fauna e la regolamentazione dell'attività venatoria;
che detta legge, dopo aver in molte sue disposizioni dichiarato passibili di sanzioni amministrative infrazioni che il t.u. sulla caccia prevede come reati e, in conseguenza, colpisce con sanzioni di carattere penale, dispone nel suddetto art. 55 che "cessano di avere applicazione tutte le norme di legge statali ad eccezione di quelle richiamate dalla presente legge";
che quest'ultima norma, secondo il pretore, sarebbe viziata di illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 25, comma secondo, e 117 della Costituzione.
Considerato che, nel corso del presente giudizio, é entrata in vigore la legge statale 24 dicembre 1975, n. 706 (sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda), ai sensi della quale non costituiscono reato e sono soggette a sanzioni amministrative pecuniarie tutte le violazioni per le quali é comminata la pena dell'ammenda, salve le eccezioni di cui agli artt. 10 e 14 fra le quali non rientrano quelle previste dal t.u. delle leggi sulla caccia e, in particolare, le violazioni il cui accertamento é devoluto al giudice a quo;
che, pertanto, é il caso di rimettere gli atti al detto giudice per una nuova valutazione della rilevanza della questione alla stregua dello jus superveniens.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al tribunale di Pisa.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 12 maggio 1977.