ORDINANZA N. 81
ANNO 1977
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 4 luglio 1974, n. 35, della Regione Toscana (difesa della fauna e regolamentazione dell'attività venatoria), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 26 maggio 1975 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di Nino Morelli, iscritta al n. 177 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 92 del 7 aprile 1976;
2) ordinanze emesse il 14 novembre e 31 ottobre 1975 dalla Corte di cassazione nei procedimenti penali a carico di Maltagliati Carlo e Scaletti Franco, iscritte ai nn. 529 e 530 del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 del 22 settembre 1976.
Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1977 il Giudice relatore Nicola Reale.
Ritenuto che con tre diverse ordinanze, di identico tenore e relative a fattispecie analoghe, emesse il 26 maggio, il 14 novembre e il 31 ottobre 1975, nel corso di procedimenti penali a carico, rispettivamente, di Morelli Nino (imputato delle contravvenzioni di cui agli artt. 1, 12 e 43 del t.u. delle leggi sulla caccia approvato con il r.d. 5 giugno 1939, n. l016, tutte punite con l'ammenda) di Maltagliati Carlo (imputato della violazione dell'art. 12 bis del citato t.u., del pari punita con l'ammenda) e di Scaletti Franco (imputato della violazione dell'art. 73 del citato t.u., anche essa punita con l'ammenda) la Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge Regione Toscana 4 luglio 1974, n. 35, avente ad oggetto la difesa della fauna e la regolamentazione dell'attività venatoria;
che detta legge, dopo aver in molte disposizioni dichiarato passibili di sanzioni amministrative infrazioni che il t.u. sulla caccia considera quali reati e per le quali conseguentemente irroga sanzioni di carattere penale, dispone nel suddetto articolo 55 che "cessano di avere applicazione tutte le norme di legge statali, ad eccezione di quelle richiamate dalla presente legge";
che quest'ultima norma sarebbe, secondo l'ampiamente motivato parere espresso dalla Corte di cassazione, viziata di illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 117 della Costituzione.
Considerato che, nel corso del presente giudizio, é entrata in vigore la legge statale 24 dicembre 1975, n. 706 (sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda), ai sensi della quale non costituiscono reato e sono soggette a sanzioni amministrative pecuniarie tutte le violazioni per le quali é comminata la pena dell'ammenda salve le eccezioni dalla stessa legge previste;
che, pertanto, é il caso di rimettere gli atti al detto giudice per una nuova valutazione della rilevanza della questione alla stregua dello jus superveniens.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 12 maggio 1977.