Sentenza n. 73 del 1977
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SENTENZA N. 73

ANNO 1977

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione siciliana, notificato il 27 giugno 1975, depositato in cancelleria l'8 luglio successivo ed iscritto al n. 25 del registro 1975, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del provvedimento 16 aprile 1975 della Corte dei conti - sezioni riunite per la Regione siciliana, con il quale é stato confermato il diniego di visto adottato dalla sezione di controllo della stessa Corte con deliberazione del 24 settembre 1974, n. 135;

udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1977 il Giudice relatore Giulio Gionfrida;

udito l'avv. Silvio De Fina, per il ricorrente.

Ritenuto in fatto

1. - La Regione Sicilia ricorre, per conflitto di attribuzione, avverso la deliberazione in data 16 aprile 1975, con la quale le Sezioni riunite per la Regione siciliana della Corte dei conti hanno confermato la deliberazione n. 135 del 24 settembre 1974 adottata dalla Sezione di controllo della stessa Corte, denegativa del visto e conseguente registrazione a vari decreti del Presidente della Giunta regionale: con i quali erano stati annullati - sulla base della legge regionale 7 dicembre 1973, n. 45 (recante "Norme interpretative della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, sull'ordinamento degli uffici e del personale") - altrettanti provvedimenti dell'amministrazione regionale, per la parte in cui avevano fatto applicazione dei d.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1077 e 1079 al personale regionale e al personale statale inquadrato nei ruoli regionali.

2. - Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi é stata costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - Con vari decreti, il Presidente della Regione siciliana determinava (con decorrenza 1 luglio 1970), ai sensi degli artt. 75 e 85 della legge regionale 1971, n. 7, lo stato economico di dipendenti regionali e di dipendenti statali inquadrati nei ruoli regionali, tenendo conto, con la stessa decorrenza, (anche) dei benefici di cui ai decreti statali n. 1077 e 1079 del 1970 emanati in virtù della legge di delega 1968 n. 249.

Successivamente, con proprio atto n.59 del 23 marzo 1971, la Giunta della stessa Regione - considerato che la decorrenza della normativa sull'inquadramento del personale regionale era stata determinata in coincidenza con la data di decorrenza delle disposizioni dei decreti delegati 1077 e 1079 e che, proprio per tale coincidenza, la legge regionale (n. 7 del 1971) si poneva "in rapporto di priorità ed alternativa" rispetto a quella statale - deliberava, conseguentemente, che dovessero essere ritirati tutti i provvedimenti già eventualmente adottati che avessero tenuto conto cumulativamente delle disposizioni regionali e statuali menzionate.

Con nuova delibera n. 155 del 1973, la Giunta invitava, poi, l'Assessore competente a "procedere alla revoca dei decreti già adottati concernenti l'attribuzione al personale della Regione dei benefici previsti dai d.P.R. 1970 n. 1077 e 1079".

Seguiva a ciò una mozione dell'Assemblea regionale del 17 luglio 1973 e la presentazione di un disegno di legge "Norme interpretative della legge 23 marzo 1971, n. 7 sull'ordinamento degli uffici e del personale della amministrazione regionale".

Il disegno diveniva legge della Regione n. 45 del 7 dicembre 1973: a termini della quale "per il combinato disposto degli artt. 75, 86, 87 e 90 della legge regionale n. 7 ai dipendenti della Regione ed a quelli dello Stato transitati nei ruoli regionali non si applicano perché incompatibili le disposizioni dei decreti legislativi emanati ai sensi della legge 1968 n. 249".

Richiamandosi a detta legge, appunto, la Presidenza della Giunta regionale annullava, quindi, i provvedimenti (di inquadramento del proprio personale) già adottati, per la parte relativa alla "applicazione cumulativa" dei benefici discendenti dalla normativa statuale.

In sede di registrazione, la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana negava, però, il visto ai decreti presidenziali di annullamento predetti: sul rilievo che il giudizio di incompatibilità, fra normativa regionale e statuale, quale formulato dalla menzionata legge 1973 n. 45 non poteva, in realtà, incidere su rapporti (come quelli cui si riferivano i decreti in questione) sorti anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa.

Le Sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione siciliana - alle quali il Presidente di tale Regione aveva riproposto l'esame dei suddetti provvedimenti, ai sensi degli artt. 2 e 6 del d.lgt. 6 maggio 1948, n. 655, nella parte non dichiarata incostituzionale dalla sentenza di questa Corte n. 121 del 1966 - hanno ritenuto di non poter procedere ad un riesame della fondatezza delle cause per le quali la Sezione di controllo aveva rifiutato il visto, ma di doversi limitare ad accertare l'eventuale cessazione di tali cause o l'eventuale sussistenza di motivi non prospettati dall'Amministrazione all'organo di controllo; e sotto tale profilo, hanno confermato la deliberazione della Sezione di controllo.

2. - Contro il diniego di visto della Sezione di controllo (confermato dalle Sezioni riunite della Corte stessa) ricorre, dunque, sostanzialmente la Regione Sicilia, per conflitto di attribuzione.

Sostiene, infatti, la ricorrente che l'organo statuale - disconoscendo il carattere interpretativo della legge regionale 1973, n. 45 e la sua retroattività - avrebbe, in pratica, disapplicato la legge stessa e con ciò, "sicuramente esorbitato dal suo potere ed arbitrariamente sacrificato il potere legislativo, amministrativo e di governo della Regione siciliana, in violazione dell'autonomia ad essa riconosciuta dalle norme statutarie (artt. 14 lett. q, 20, 21, 23 cpv.)".

3. - Il ricorso é fondato.

Non é certo denegabile che, nello svolgimento della funzione di controllo sugli atti amministrativi della Regione siciliana, la (apposita Sezione della) Corte dei conti, possa - in relazione a quella che é la premessa maggiore del sillogismo, che si conclude con il giudizio sulla legittimità o meno dell'atto di controllo - interpretare la normativa regionale, cui l'atto stesso si conformi o riporti: senza che, per ciò, l'eventuale errore del processo ermeneutico si converta in violazione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite della Regione.

Gli é, però, che nella specie, la Corte dei conti non si é limitata a tale consentita opera di esegesi; giacché, in pratica - invece di interpretare la legge regionale 1973, n. 45 citata in funzione del controllo da svolgere sui decreti del Presidente della Giunta in base ad essa adottati - ha fatto cadere il suo controllo proprio e direttamente sulla legge: derivando, poi, da tale sindacato della norma le conseguenze in ordine alla validità degli atti applicativi.

Ciò é dimostrato dal fatto che l'affermazione della Corte dei conti, motivativa del diniego di visto, in ordine al carattere "innovativo e non retroattivo" della legge regionale in parola, non già si correla alla enucleazione di una conforme "volontà " del legislatore regionale (che, anzi, la stessa Corte ammette che la legge intendeva proprio "dirimere le questioni nascenti dalle pretese già avanzate" dal personale regionale, quanto all'applicabilità di benefici previsti dai decreti statuali delegati); sibbene conclude un ragionamento in termini di "possibilità " giuridica. Nel senso che - con la motivazione anzidetta, solo apparentemente svolta sotto il profilo della interpretazione - la Corte dei conti ha in realtà e in definitiva affermato che al legislatore (nella specie regionale) non potesse riconoscersi la "potestà " di incidere, con la legge in questione, sul diritto anteriormente quesito dai dipendenti della Regione all'applicazione cumulativa (per il periodo considerato) della normativa regionale e di quella statale. Il che, evidentemente, equivale a contestazione di legittimità della legge regionale.

4. - Ora, proprio l'estensione così attuata del controllo dell'organo statuale su atto normativo della Regione (soggetto al diverso regime della impugnazione delle leggi innanzi alla Corte costituzionale) dà conferma della effettività della lesione di competenze costituzionalmente garantite, quale dalla Regione lamentata: in conformità a quanto, in analoga fattispecie, questa Corte già, del resto, ha avuto occasione di ritenere, con sentenza n. 162 del 1976.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spettava alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana assoggettare al proprio controllo la legge regionale 7 dicembre 1973, n. 45 ("Norme interpretative della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 sull'ordinamento degli uffici e del personale dell'amministrazione regionale"); e, pertanto, annulla la deliberazione della detta Sezione di controllo n. 135 del 24 settembre 1974 e di conseguenza la deliberazione confermativa n. 1/75 del 16 aprile 1975 delle Sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione siciliana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1977.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1977.