SENTENZA N. 66
ANNO 1977
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 409 del codice di procedura civile come modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 e degli artt. 591 a 598 e 603 del codice di navigazione, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 25 febbraio 1975 dal giudice del lavoro del tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Tarallo Vincenzo e la Società Sicula-Adriatica, iscritta al n. 242 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 195 del 23 luglio 1975;
2) ordinanza emessa il 23 aprile 1975 dal pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra De Marco Gaetano e la Società di Navigazione Adriatica, iscritta al n. 282 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 228 del 27 agosto 1975;
3) ordinanza emessa il 10 dicembre 1975 dal pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra Di Guida Giuseppe e la Società Partenopea di Navigazione, iscritta al n. 131 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 31 marzo 1976;
4) ordinanza emessa il 26 gennaio 1976 dal pretore di Capri nel procedimento civile vertente tra Icario Giuseppe e la Società Navigazione libera del Golfo, iscritta al n. 227 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 118 del 5 maggio 1976.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1977 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza 23 aprile 1975, il pretore di Napoli ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 409 codice procedura civile, come modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 sul nuovo rito del lavoro, nella parte in cui non prevede l'applicabilità della detta legge alle controverse di lavoro marittimo e portuale indicate nell'articolo 603 del codice della navigazione, nonché dello stesso articolo 603 codice navigazione, nella parte in cui é ostativo a tale applicabilità : in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione.
2. - Identica questione ha sollevato il giudice del lavoro presso il tribunale di Napoli, con ordinanza 25 febbraio 1975; ed ancora il pretore di Napoli (in riferimento, questa volta, al solo art. 3 della Costituzione) con ordinanza 10 dicembre 1975.
3. - Con altra ordinanza in data 26 gennaio 1976 l'articolo 603 codice navigazione cit. (unitamente ai precedenti artt. 591 a 598 stesso codice) é stato, infine, denunziato, anche dal pretore di Capri, per contrasto con il precetto costituzionale dell'eguaglianza.
4. - Nei giudizi relativi alle ordinanze del giudice del lavoro e del pretore di Napoli, é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri ed ha concluso per la non fondatezza delle questioni sollevate.
Considerato in diritto
1. - In quanto involgono questioni identiche o, comunque, tra loro collegate, i giudizi relativi alle ordinanze in epigrafe possono riunirsi al fine della decisione con unica sentenza.
2. - É manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 409 codice procedura civile, come modificato dalla legge 1973, n. 533: già dichiarata non fondata con sentenza della Corte n. 29 del 1976, la quale ha rilevato come, per effetto della intervenuta abrogazione dell'art. 603 e norme collegate del codice della navigazione (ad opera della legge 1973 citata), anche le controversie della gente del mare restino, ora (al pari delle altre controversie di lavoro dipendente), devolute alla esclusiva competenza del pretore e soggette alla disciplina generale sul nuovo rito del lavoro.
3. - La rilevata abrogazione dell'art. 603 e norme collegate codice navigazione importa, d'altra parte, l'irrilevanza (e, quindi, l'inammissibilità) delle questioni di legittimità costituzionale delle norme: sollevate (non già per il periodo in cui queste vissero, ma proprio) con riferimento al tempo della presunta coesistenza con la nuova disciplina del rito del lavoro.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409 codice civile, come modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), sollevata, con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione e già dichiarata non fondata con sentenza della Corte n. 29 del 1976;
b) dichiara inammissibili le questioni di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, degli artt. 591 a 598 e 603 del codice della navigazione, sollevate con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 20 aprile 1977.