Ordinanza n. 60 del 1977
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ORDINANZA N. 60

ANNO 1977

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. l, commi primo e secondo, della legge 23 novembre 1971, n. 1047 (Proroga dei termini per la dichiarazione di paternità e modificazione dell'art. 274 del codice civile), promosso con ordinanza emessa il 23 settembre 1974 dal tribunale di Lanciano, nel procedimento civile vertente tra Tantarelli Franco e Ferrari Mario, iscritta al n. 429 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 del 4 dicembre 1974.

Visto l'atto di costituzione di Tantarelli Franco, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1977 il Giudice relatore Edoardo Volterra;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 23 settembre 1974 il tribunale di Lanciano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e secondo comma, della legge 23 novembre 1971, n. 1047, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, comma secondo, 29 p.p., 30, commi penultimo ed ultimo, 136, comma primo, della Costituzione, nonché dell'art. 6 nn. 1 e 2 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo, in quanto contrario ai principi di ragionevolezza, ed in particolare del tempo ragionevole, dell'intangibilità del giudicato e dell'effettività dell'esercizio del diritto di difesa.

Considerato che successivamente alla pubblicazione dell'ordinanza in epigrafe e alla costituzione della parte e all'intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri é stata pubblicata la legge 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia) la quale sostituisce all'art. 250 del codice civile il proprio art. 102; all'articolo 270 del codice civile il proprio art. 114, il quale dispone che l'azione per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale é imprescrittibile, abroga con il proprio art. 115 gli artt. 271 e 272 del codice civile e all'art. 232 prescrive che le nuove disposizioni relative all'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale si applicano anche ai figli nati o concepiti prima della entrata in vigore della legge;

che pertanto si rende necessario restituire gli atti al giudice a quo perché, in riferimento alla predetta nuova disciplina, valuti la rilevanza della questione proposta.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1977.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI

 

Arduino SALUSTRI - Cancelliere