ORDINANZA
N. 60
ANNO 1977
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto
MALAGUGINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. l, commi primo e secondo, della legge
23 novembre 1971, n. 1047 (Proroga dei termini per la dichiarazione di
paternità e modificazione dell'art. 274 del codice civile), promosso con
ordinanza emessa il 23 settembre 1974 dal tribunale di Lanciano, nel
procedimento civile vertente tra Tantarelli Franco e Ferrari Mario, iscritta al
n. 429 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 317 del 4 dicembre 1974.
Visto l'atto
di costituzione di Tantarelli Franco, nonché l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 9 marzo 1977 il Giudice relatore Edoardo Volterra;
udito il
sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che
con ordinanza emessa il 23 settembre 1974 il tribunale di Lanciano ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e secondo comma,
della legge 23 novembre 1971, n. 1047, in riferimento agli artt. 3, 24, 25,
comma secondo, 29 p.p., 30, commi penultimo ed ultimo, 136, comma primo, della
Costituzione, nonché dell'art. 6 nn. 1 e 2 della Convenzione di salvaguardia
dei diritti dell'uomo, in quanto contrario ai principi di ragionevolezza, ed in
particolare del tempo ragionevole, dell'intangibilità del giudicato e
dell'effettività dell'esercizio del diritto di difesa.
Considerato
che successivamente alla pubblicazione dell'ordinanza in epigrafe e alla
costituzione della parte e all'intervento della Presidenza del Consiglio dei
ministri é stata pubblicata la legge 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del
diritto di famiglia) la quale sostituisce all'art. 250 del codice civile il
proprio art. 102; all'articolo 270 del codice civile il proprio art. 114, il
quale dispone che l'azione per ottenere la dichiarazione giudiziale di
paternità o di maternità naturale é imprescrittibile, abroga con il proprio
art. 115 gli artt. 271 e 272 del codice civile e all'art. 232 prescrive che le
nuove disposizioni relative all'azione per la dichiarazione giudiziale di
paternità e maternità naturale si applicano anche ai figli nati o concepiti
prima della entrata in vigore della legge;
che pertanto
si rende necessario restituire gli atti al giudice a quo perché, in
riferimento alla predetta nuova disciplina, valuti la rilevanza della questione
proposta.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
ordina la
restituzione degli atti al giudice a quo.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24
marzo 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio
CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI
Arduino SALUSTRI - Cancelliere