ORDINANZA N. 59
ANNO 1977
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, quarto comma, della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 (Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti) promosso con ordinanza emessa il 14 agosto 1975 dal giudice istruttore del tribunale di Milano, nel procedimento penale a carico di Fraschini Sergio ed altri, iscritta al n. 141 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 31 marzo 1976.
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1977 il Giudice relatore Nicola Reale.
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe emessa il 14 agosto dal giudice istruttore presso il tribunale di Milano, é stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 27, comma terzo, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma quarto, legge 22 ottobre 1954, n. 1041 (Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti), nella parte in cui punisce anche la mera detenzione di modiche quantità di stupefacenti per uso personale.
Considerato che nel corso del presente giudizio é entrata in vigore la legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante una nuova disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, che ha abrogato la disposizione denunziata ed il cui art. 80 prevede esplicitamente la non punibilità della detenzione di modiche quantità di sostanze stupefacenti per uso personale;
che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti al giudice a quo perché valuti se la questione proposta sia tuttora rilevante.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al giudice istruttore presso il tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 30 marzo 1977.