ORDINANZA N. 58
ANNO 1977
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 423, primo comma, e 449, primo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1975 dalla Corte d'appello di Bologna nel procedimento penale a carico di Magnani Mario ed altro, iscritta al n. 80 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 10 marzo 1976.
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1977 il Giudice relatore Nicola Reale.
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe é stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 423, comma primo, e 449, comma primo, codice penale (nella parte in cui non subordinano la punibilità dell'incendio di cosa altrui all'insorgenza di pericolo per l'incolumità pubblica).
Considerato che identica questione é stata già decisa e ritenuta non fondata da questa Corte con la sentenza n. 286 del 1974;
che nell'ordinanza non sono prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 423, comma primo, e 449, comma primo, codice penale sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Bologna con l'ordinanza in epigrafe e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 286 del 1974.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 30 marzo 1977.