ORDINANZA N. 57
ANNO 1977
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia), modificato dall'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 2 maggio 1975 dal pretore di San Daniele del Friuli, nel procedimento penale a carico di Rossi Aurelio, iscritta al n. 394 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 del 29 ottobre 1975;
2) ordinanza emessa il 13 ottobre 1975 dal tribunale di Macerata, nel procedimento penale a carico di Santanatoglia Primo, iscritta al n. 594 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 dell'11 febbraio 1976.
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1977 il Giudice relatore Guido Astuti.
Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe é stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799 (Testo unico delle leggi per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia).
Considerato che la stessa questione é già stata decisa e ritenuta non fondata da questa Corte con sentenza n. 272 del 1974;
che nelle ordinanze non sono prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del r.d. 5 giugno 1939, n. l016, modificato dall'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e già decisa con la sentenza n. 272 del 1974.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 30 marzo 1977.