SENTENZA N. 55
ANNO 1977
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, 7, 9, 10, 11 e 12 del d.l. 11 aprile 1974, n. 99 (Provvedimenti urgenti sulla giustizia penale), promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1974 dal pretore di Napoli, nel procedimento penale a carico di Felice Zecchino ed altro, iscritta al n. 501 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14 del 15 gennaio 1975.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1977 il Giudice relatore Leopoldo Elia;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Gozzi, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso del procedimento penale a carico di Zecchino Felice e Pezzella Aniello, imputati rispettivamente di aver messo e consentito si mettesse in circolazione autoveicolo non coperto da garanzia assicurativa e, dunque, della contravvenzione prevista e punita dall'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il pretore di Napoli, con ordinanza emessa il 9 maggio 1974, sollevava d'ufficio questione di costituzionalità degli artt. 6, 7, 9, 10, 11, 12 del d.l. 11 aprile 1974, n. 99, recante "Provvedimenti urgenti sulla giustizia penale" per contrasto con l'art. 77 Costituzione. Non sarebbero sussistite, infatti, le condizioni di straordinaria necessità ed urgenza che sole avrebbero potuto legittimare l'adozione di un decreto legge; il fatto stesso che le riforme introdotte siano state oggetto in passato di numerosi disegni e proposte di legge escluderebbe appunto il ricorrere di tali pur indispensabili requisiti.
Nel giudizio innanzi a questa Corte interveniva il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato dall'Avvocatura dello Stato eccependo, innanzi tutto, irrilevanza delle questioni sollevate e sostenendo, nel merito, la loro infondatezza. Le norme oggetto dell'ordinanza di rimessione sarebbero state infatti integralmente recepite nella successiva legge di conversione non portata all'esame della Corte e sarebbero dunque in ogni caso applicabili, perché più favorevoli, secondo quanto dispone l'art. 2, comma 3, del codice penale. Solo, d'altra parte, il Parlamento sarebbe legittimato a controllare il ricorrere dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza richiesti dall'art. 77 Costituzione; altrimenti ragionando si dovrebbe ammettere la possibilità di travolgere per un vizio del decreto-legge una normativa adottata dalle Camere nel pieno esercizio della loro funzione legislativa. La relazione del Ministro e la relazione del Presidente della Commissione della Camera evidenzierebbero in ogni caso una necessità ed urgenza straordinarie ricollegabili alla tensione esistente nelle carceri, all'esigenza di mitigare il rigore di alcune norme e, dunque, di non applicare pene sproporzionate rispetto a quanto richiesto dalla coscienza sociale.
Considerato in diritto
Il pretore di Napoli, in definitiva, solleva questione di costituzionalità relativamente agli artt. 6, 7, 9, 10, 11 e 12 del d.l. 11 aprile 1974, n. 99, dubitando che non ricorressero, con riguardo a quel che dispongono, i presupposti di straordinaria necessità ed urgenza che soli, alla stregua dell'art. 77 Cost., possono legittimare l'adozione di un decreto-legge e dunque che soli avrebbero potuto legittimare l'adozione dell'atto in cui sono contenuti.
Ma la questione così posta é irrilevante.
In realtà, operano congiuntamente nella fattispecie i principi del sistema a proposito di successione delle leggi penali nel tempo ed il precetto costituzionale che ricollega soltanto alla mancata conversione in legge la perdita di efficacia ab initio delle norme adottate con decreto ex art. 77 Cost.; orbene, la congiunta operatività di queste normative rende in questo caso comunque inevitabile l'applicazione nel processo a quo della disciplina contenuta negli artt. 6, 7, 9, 10, 11 e 12 del d.l. 11 aprile 1974, n. 99, in quanto convertito con la legge 7 giugno 1974, n. 220.
Pertanto, risultando la questione irrilevante, essa deve essere dichiarata inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, 7, 9, 10, 11 e 12 del d.l. 11 aprile 1974, n. 99 (Provvedimenti urgenti sulla giustizia penale), sollevata dal pretore di Napoli con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1977.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 30 marzo 1977.